Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto per il biennio 2023-2024 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 145 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della proroga tecnica dei contratti pubblici, configurato dall’art. 120, comma 11, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha carattere eccezionale e può essere utilizzato solo in presenza di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento, per il tempo strettamente necessario, dovendo l’Amministrazione avviare la nuova gara prima della scadenza del contratto. L’uso improprio della proroga compromette la correttezza delle procedure e l’attuazione del principio di libero accesso al mercato. In materia di concessioni demaniali portuali, l’efficacia della proroga di cui all’art. 3 della legge n. 118 del 2022 va interpretata come proroga tecnica ed è subordinata all’avvio della nuova gara almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, con cessazione degli effetti in caso contrario.
Il Fatto
La Corte dei conti ha svolto il controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale (AdSP) dello Stretto per gli esercizi 2023 e 2024. L’Ente, istituito con l’art. 22-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, gestisce i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline. Rilevante è il contesto normativo, caratterizzato da modifiche al regime fiscale delle AdSP e da un quadro di programmazione economica con importanti finanziamenti, tra cui quelli del PNRR.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha constatato un andamento della gestione finanziaria in significativo peggioramento. Il risultato di amministrazione, pari a euro 144.385.085 nel 2023, si è contratto a euro 109.794.127 nel 2024, principalmente per le minori riscossioni e per il saldo negativo della gestione dei residui.
L’analisi ha riguardato l’attività contrattuale dell’Ente, che nel 2024 ha visto la stipula di 95 contratti per un valore di circa euro 27,7 milioni. La Corte ha evidenziato un ricorso prevalente all’affidamento diretto, richiamando l’Ente al rispetto del principio di rotazione e alla necessità di una motivazione trasparente dei criteri di selezione degli operatori economici.
Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei servizi di interesse generale, dove la Corte ha rilevato fattispecie di proroga tecnica di affidamenti. Sul punto, ha richiamato l’art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023, sottolineando che tale istituto è di carattere eccezionale e deve essere impiegato solo in presenza di oggettivi ritardi, per il tempo strettamente necessario e previo avvio della nuova procedura. L’uso improprio compromette la correttezza delle procedure e lede il principio eurounitario di libero accesso al mercato.
In tema di concessioni demaniali, la Corte ha esaminato l’elevato numero di titoli formalmente prorogati, richiamando l’attenzione sulla corretta interpretazione della proroga di cui all’art. 3 della legge n. 118 del 2022. Tale proroga va intesa come strumento tecnico, operante solo se la nuova gara sia stata avviata almeno sei mesi prima della scadenza del titolo, con conseguente cessazione degli effetti delle proroghe disposte in violazione di tale condizione.
Nota della Redazione
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