Consegna azioni e quote: agente contabile è chi ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 354 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente locale è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di un formale atto di nomina che attribuisca tale gestione, il conto reso da chi non è legittimato dall’ordinamento è irregolare e non consente il discarico dell’agente. Costituisce irregolarità non sanabile l’omessa scritturazione nel conto delle quote di partecipazione detenute dall’ente, poiché oggetto del giudizio è ogni strumento finanziario a contenuto partecipativo. Non integrano invece irregolarità riferibile all’agente le difformità compilative dipendenti dal mutamento del criterio di valutazione delle partecipazioni, né la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno, imputabile all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto presentato per la gestione 2019 dal soggetto che, presso il Comune di Salzano, aveva materialmente tenuto la gestione dei titoli azionari e delle partecipazioni dell’ente. Il conto era stato depositato oltre il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio e sottoscritto dal dirigente del settore finanziario, in assenza di un formale provvedimento di nomina quale consegnatario.

Il magistrato istruttore ha segnalato plurimi profili di irregolarità, tra cui l’omessa indicazione delle quote detenute in due Consigli di Bacino e una discrasia tra il valore iniziale dei titoli e quello finale del conto precedente. Sia l’agente contabile sia l’Amministrazione hanno depositato memorie, eccependo la regolarità del conto e l’inapplicabilità retroattiva dei criteri valutativi richiamati. Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di irregolarità e per il non discarico, senza addebito di responsabilità in assenza di ammanchi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, ormai consolidato nella giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario dei titoli azionari e delle quote è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica e non la mera detenzione materiale. L’agente contabile è chiamato a svolgere un’attività di gestione, rappresentando l’ente nelle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione sociale. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016.

Su questa base, il conto in esame, sottoscritto dal dirigente del settore finanziario senza un atto di nomina che ne ricomprendesse le prerogative di rappresentante dell’ente nella gestione delle partecipazioni, non risulta reso dal soggetto legittimato dall’ordinamento. La circostanza è confermata dal comportamento tenuto dall’ente a partire dall’esercizio successivo, quando il conto è stato reso e sottoscritto dal Sindaco in carica.

Prescindendo dagli ulteriori rilievi formali — atteso che il conto è stato comunque parificato dal Segretario comunale — il Collegio ha ritenuto il conto irregolare per ragioni sostanziali. I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali per espresso richiamo dell’art. 93 TUEL. L’oggetto del giudizio di conto comprende non solo le azioni, ma tutti gli strumenti finanziari a contenuto partecipativo.

Ne deriva che l’omessa scritturazione delle partecipazioni nei due Consigli di Bacino integra un’irregolarità non sanabile. Il principio richiamato dal magistrato istruttore non costituisce un orientamento innovativo; e anche una sua supposta novità non farebbe venir meno la violazione di legge, restando irrilevante l’eccezione di applicazione retroattiva.

Non costituisce invece irregolarità la discrasia tra il valore di apertura del conto e quello di chiusura dell’esercizio precedente, dipendendo dall’abbandono del criterio del valore nominale in favore del più corretto criterio del patrimonio netto. Né è riferibile all’agente la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., imputabile all’Amministrazione. Per quanto sopra, pur in assenza di ammanchi, il Collegio dichiara irregolare il conto e non ammette a discarico l’agente, demandando all’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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