Cessione banche venete: no subentro per i rapporti estinti (Cass. civ. Sez. I n. 22713 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controversie già pendenti alla data del 26.6.2017 tra le Banche Venete poi poste in liquidazione coatta amministrativa e Intesa Sanpaolo S.p.A., non si verifica il subentro di quest’ultima nella posizione sostanziale e processuale delle banche cedenti quando la lite abbia ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data del contratto di cessione. L’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, convertito dalla legge n. 121 del 2017, non regola direttamente la fattispecie: esso rimette ai contraenti la determinazione del perimetro della cessione, entro i limiti inderogabili da esso fissati, e il contratto esclude espressamente il contenzioso relativo a rapporti estinti. Ne deriva il difetto di titolarità passiva della cessionaria. Il relativo accertamento non è un’eccezione in senso stretto e può essere compiuto d’ufficio dal giudice.

Il Fatto

Una società convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Verbania, una banca per ottenere la restituzione di somme trattenute in esecuzione di un contratto di apertura di credito che assumeva illegittimo. Nelle more del giudizio la banca fu posta in liquidazione coatta amministrativa; il processo fu interrotto e riassunto sia contro la procedura concorsuale, sia nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., indicata come cessionaria del diritto controverso.

Il Tribunale accolse parzialmente la domanda e condannò la cessionaria al pagamento della somma richiesta. La Corte d’Appello di Torino, in accoglimento dei gravami di entrambe le banche, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo S.p.A. e l’improcedibilità della domanda verso la banca in liquidazione coatta. La società attrice ha proposto ricorso per cassazione; Intesa Sanpaolo S.p.A. ha resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda il trasferimento a Intesa Sanpaolo S.p.A. dei contenziosi pendenti relativi a rapporti bancari già estinti alla data di stipula del contratto di cessione. La Corte ricostruisce il rapporto tra la fonte normativa e quella negoziale: l’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 fissa solo i limiti inderogabili del trasferimento e demanda ai contraenti la determinazione dell’oggetto della cessione, attribuendo al contratto efficacia verso i terzi. Ne segue che la sorte dei rapporti estinti va accertata sul terreno dell’ermeneutica contrattuale, non su quello dell’interpretazione del decreto legge.

Il requisito dell’inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria non si riferisce alla categoria astratta dei rapporti bancari, ma al singolo rapporto, valutato nella sua proiezione concreta rispetto all’attività della banca cessionaria. I contenziosi pendenti costituiscono solo un’esemplificazione delle passività incluse, che devono comunque presentare tale carattere. La pendenza della lite, quindi, non è criterio sufficiente per ritenere il rapporto incluso nel perimetro ceduto.

La Corte valorizza inoltre il comportamento successivo delle parti: il “Secondo Accordo Ricognitivo” del 17.1.2018, al punto 4 dell’allegato 1.1., sancisce espressamente l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. Tale accordo, più che elemento valutabile ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., integra un elemento testuale di ulteriore conferma dell’interpretazione già desumibile dall’atto di cessione.

Quanto al secondo motivo, la contestazione della titolarità passiva del diritto sostanziale non costituisce eccezione in senso stretto: il giudice può rilevarla d’ufficio. Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e la loro allegazione, non la qualificazione giuridica e l’accertamento degli effetti, cioè i c.d. fatti-diritto. La decisione di appello poggia sui medesimi fatti storici tempestivamente introdotti in primo grado, del cui inquadramento giuridico il giudice è arbitro.

Il ricorso incidentale è invece fondato. L’accoglimento dell’appello sul difetto di titolarità passiva imponeva una pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata non contiene alcun cenno a tale statuizione: si configura così omessa pronuncia su una delle domande, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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