Regime doganale 42 e IVA del margine non cumulabili sul ricondizionato extra (Cass. civ. Sez. V n. 22721 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’applicazione del regime doganale 42, di cui all’art. 143, par. 1, lett. d), direttiva 2006/112/CE, comporta l’immissione in libera pratica dei beni importati da Paesi terzi e l’attribuzione della posizione doganale di merce unionale, con differimento del pagamento dell’IVA all’importazione al momento dell’immissione in consumo. Essa non incide sulle condizioni e modalità di acquisto del bene, che resta acquistato da soggetto extra UE, né trasforma di per sé la successiva cessione in operazione intraunionale. Ne deriva l’inapplicabilità del regime del margine di cui all’art. 36, comma 1, del d.l. n. 41/1995 alla cessione al privato. Il regime dell’IVA del margine è agevolazione speciale e facoltativa, di stretta interpretazione, che presuppone l’acquisto presso privati nel territorio dello Stato o in altro Stato membro, e non è cumulabile con il regime doganale 42.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento emesso per il recupero ad imposizione dell’IVA relativa all’anno 2016, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Il contribuente esercitava vendita al dettaglio di telefoni cellulari usati e rigenerati. I telefonini venivano inviati in Cina, ricondizionati e importati attraverso la dogana di uno Stato membro (belga) con applicazione del regime doganale 42 e differimento dell’IVA all’importazione, quindi immessi al consumo in Italia con applicazione del regime del margine e abbattimento dell’aliquota ordinaria.

La Commissione tributaria provinciale rigettava la prospettazione del contribuente, escludendo i presupposti del regime del margine. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo accoglieva invece l’appello del contribuente, ritenendo ragionevole e non smentita la ricostruzione fondata sul transito dei beni da una società belga. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi, entrambi relativi alla commercializzazione in Italia con applicazione dell’IVA del margine di prodotti tecnologici usati, rigenerati da società cinesi e importati attraverso la dogana belga in regime 42. Il primo motivo denuncia la motivazione apparente; il secondo la falsa applicazione dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 41/1995.

La Corte richiama l’insegnamento secondo cui la motivazione è nulla per error in procedendo solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016; Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Nel caso di specie la motivazione, pur confondendo i requisiti soggettivi e oggettivi, esprime una comprensibile ratio decidendi: non è dunque apparente, e il primo motivo è rigettato.

L’argomentazione rispetta il minimo costituzionale, ma applica falsamente la legge. Il Collegio ricorda che il regime del margine è regolato dall’art. 36, comma 1, del d.l. n. 41/1995, che lo riferisce ai beni acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in altro Stato membro. La direttiva 2006/112/CE definisce beni d’occasione i beni mobili suscettibili di reimpiego, e l’art. 314 ne subordina l’applicazione alla cessione da parte di soggetti qualificati. Il giudice d’appello ha invece collocato il requisito oggettivo sul piano soggettivo e non ha dato conto del profilo soggettivo con l’affermazione sul transito dal Belgio.

Le Sezioni Unite n. 21105 del 2017 hanno chiarito che il regime del margine è speciale, facoltativo e derogatorio, da interpretare restrittivamente. Nella base imponibile non rientrano le operazioni di importazione di beni acquistati da soggetti extra UE.

La sentenza impugnata trascura poi che alla partita è stato già applicato il regime doganale 42: esso esenta le importazioni destinate a successiva cessione intracomunitaria, consente l’immissione in libera pratica senza pagamento dell’IVA e il differimento al momento dell’immissione in consumo mediante reverse charge. La giurisprudenza unionale richiamata (CGUE C-409/04; CGUE C-528/17; CGUE C-108/17) riguarda il fornitore importatore, non il commerciante acquirente attinto dall’atto impositivo. Il regime 42 non altera la circostanza che il bene è importato da soggetto extra UE. L’IVA del margine persegue finalità diversa, evitare una doppia imposizione armonizzata. Il secondo motivo è accolto; il terzo, sul valore del processo verbale di constatazione, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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