Regime del margine IVA inapplicabile agli acquisti da società di noleggio (Cass. civ. Sez. V n. 19543 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il regime del margine previsto per le cessioni di beni d’occasione costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, di interpretazione restrittiva. Qualora l’Amministrazione contesti, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario ne abbia indebitamente fruito, spetta a quest’ultimo provare la propria buona fede e la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Nel caso di autoveicoli usati acquistati da soggetti che svolgono attività di rivendita, noleggio o leasing, opera la presunzione contraria dell’avvenuto esercizio della detrazione dell’IVA assolta a monte, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole. La circostanza che il contribuente si sia adeguato a inesatte indicazioni dell’Amministrazione finanziaria non fa venir meno l’obbligo di assolvimento del tributo in ragione dell’erronea applicazione di una norma di legge.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato a una società contribuente, per l’anno d’imposta 2002, IRES, IRAP e IVA relativi a rapporti intrattenuti con società e ditte prive di reale attività imprenditoriale, in alcuni casi con utilizzo del cd. regime del margine utile.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Amministrazione, ritenendo insussistenti le violazioni dello Statuto del contribuente, travolti gli acquisti da società sostanzialmente inesistenti e inapplicabile il regime del margine, trattandosi di acquisti da società di noleggio o leasing. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte raggruppa le censure in quattro questioni: obblighi procedimentali, operazioni soggettivamente inesistenti e indetraibilità dei costi, applicabilità del regime del margine, sanzioni. Sul primo profilo i motivi sono dichiarati inammissibili per genericità, non avendo la ricorrente specificato termini e contenuto dell’obbligo informativo asseritamente violato né riprodotto alcun atto del procedimento.
Quanto alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, il terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili sotto duplice profilo: la carenza di autosufficienza, per mancata trascrizione degli atti di causa, e il tentativo di ottenere una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.
Il nucleo del provvedimento riguarda il regime del margine. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 21105 del 2017, secondo cui tale regime va interpretato restrittivamente e, in presenza di contestazione dell’Amministrazione basata su elementi oggettivi, il cessionario deve provare la propria buona fede. Con riferimento ai veicoli usati, rientra nella condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari. Quando emerge che i precedenti proprietari svolgono tutti attività di rivendita, noleggio o leasing, opera la presunzione dell’avvenuta detrazione dell’IVA a monte, con negazione del trattamento più favorevole. La sentenza impugnata ha dato puntuale ossequio a tale principio, e i motivi al riguardo risultano inammissibili perché si pongono in contrasto con l’accertamento di fatto.
Infine, la Corte esclude che l’essersi adeguati a inesatte indicazioni dell’Amministrazione possa esimere dal tributo, richiamando Cass. n. 18618 del 2019. I motivi sulle sanzioni sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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