Motivazione apparente in appello e rinvio al giudice di secondo grado (Cass. civ. Sez. II n. 19545 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità per motivazione meramente apparente la sentenza di appello che, in luogo dell’esame dei motivi di gravame, si limiti a trascrivere ampi stralci della sentenza di primo grado e le conclusioni dell’appellante, risolvendo le censure con formule stereotipate e prive di riferimenti concreti. La motivazione apparente integra la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 5, Cost., perché non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice. Il vizio comporta cassazione con rinvio, restando assorbite le ulteriori censure. Il giudice di rinvio deve riesaminare il motivo di gravame alla luce del principio per cui l’atto di appello richiede la chiara individuazione delle questioni contestate, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
Il Fatto
Una società ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nella realizzazione di un impianto a metano, deducendo di avere richiesto a una società di distribuzione il sopralluogo per la trasformazione di un impianto condominiale da gasolio a gas. Solo dopo numerosi solleciti e il pagamento di una somma in favore della società di vendita, i lavori venivano programmati; l’attrice ne ha dedotto l’esecuzione tardiva e l’inadempimento contrattuale.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda, escludendo la legittimazione passiva della società convenuta e rilevando che responsabile dei lavori era la società di distribuzione, intervenuta volontariamente ma non destinataria di alcuna domanda. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame. La società attrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della nullità della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 5, Cost., in relazione alla risposta data ai primi due motivi di gravame.
I primi tre motivi di ricorso sono reputati fondati proprio sotto il profilo della mera apparenza della motivazione. La Corte rileva che la sentenza impugnata si sostanzia nella trascrizione di buona parte della decisione di primo grado e delle conclusioni dell’appellante, senza una effettiva trattazione delle censure.
Quanto al primo motivo di gravame, la trattazione si risolve in una formula stereotipata, priva di riferimenti concreti, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe ampiamente esposto le ragioni del proprio convincimento. Circa il secondo motivo, la Corte riscontra il solo richiamo ad alcuni precedenti in tema di specificità dei motivi d’appello, seguito dalla trascrizione di parte dell’atto, con l’affermazione generica che l’appellante si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado.
Tale apparenza della motivazione determina la nullità della sentenza, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8038/2018, con l’assorbimento delle censure oggetto del quarto e del quinto motivo di ricorso.
La sentenza va dunque cassata e la causa rimessa alla Corte d’appello di Roma, che nel riesaminare il terzo motivo di gravame dovrà considerare che l’atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 27199/2017, escludendo la necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione, in ragione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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