Ottemperanza e spese distratte: legittimato è il difensore (Cass. civ. Sez. V n. 18077 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad agire per l’ottemperanza del capo della sentenza che liquida le spese processuali con distrazione in favore del difensore spetta esclusivamente a quest’ultimo, e non alla parte vittoriosa. In virtù dell’art. 93 cod. proc. civ., fra il difensore distrattario e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo e distinto da quello intercorrente fra i contendenti, sicché il professionista è l’unico legittimato a intimare il precetto per l’importo delle spese e degli onorari. Il difetto di legitimatio ad causam, al pari del difetto di titolarità del rapporto, è rilevabile d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità, e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché l’originario ricorso non poteva essere proposto.
Il Fatto
Il contribuente aveva ottenuto dalla commissione tributaria provinciale una sentenza di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del proprio difensore. La pronuncia non era passata in giudicato, essendo pendente l’appello sul capo relativo alle spese. Il contribuente propose così ricorso per ottemperanza dinanzi alla commissione tributaria regionale, che lo accolse e ordinò all’Amministrazione di provvedere al pagamento entro un termine.
L’Agenzia delle entrate impugnò la decisione in Cassazione, censurando la decisione della C.t.r. per aver disatteso la necessità della costituzione in mora e per aver applicato il novellato art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992 a una fattispecie anteriore al d.m. attuativo. La Corte ha ritenuto la questione superata da un rilievo preliminare, sollevato di ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso per ottemperanza. Il punto di partenza è la consolidata giurisprudenza di legittimità sull’art. 93 cod. proc. civ.: la distrazione delle spese instaura fra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente e procuratore.
Ne deriva che il difensore distrattario conserva la facoltà di rivolgersi al proprio cliente per l’intera somma dovutagli. La parte, però, anche se ha pagato per intero le competenze al difensore, non può agire esecutivamente contro la controparte per le somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dello stesso art. 93, provando di aver soddisfatto il credito del professionista. Finché tale revoca non intervenga, il difensore distrattario resta l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento.
La Corte richiama sul punto Cass. n. 27041 del 2008, che si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui il credito del professionista distrattario è autonomo e distinto da quello della parte assistita, come affermato da Cass. n. 6184 del 2010 e Cass. n. 32668 del 2021. Il medesimo principio vale anche sul piano dell’ottemperanza, il cui scopo è rendere effettivo il comando della sentenza in caso di inerzia dell’Amministrazione.
Pertanto, la legittimazione ad agire per l’ottemperanza del capo relativo alle spese non spettava al contribuente, bensì al suo difensore, destinatario del provvedimento di distrazione. Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità, come confermato dalle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 e n. 2951 del 2016.
Poiché il rilievo di ufficio elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, la Corte provvede, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l’originario ricorso non poteva essere proposto. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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