Registro oggetti preziosi usati: responsabilità del titolare dell’autorizzazione (Cass. civ. Sez. II n. 14825 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di commercio di cose antiche o usate, l’art. 128 T.U.L.P.S. impone al commerciante di oggetti preziosi di annotare giornalmente nel registro le generalità dei soggetti con cui compie le operazioni e di esibire il registro agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. La responsabilità dell’annotazione è garantita dalla personalità dell’autorizzazione di polizia all’esercizio del commercio, che non può essere trasmessa né dar luogo a rapporti di rappresentanza. Ne consegue che il titolare dell’autorizzazione risponde personalmente della violazione amministrativa di cui all’art. 17-bis T.U.L.P.S., anche quando si avvalga di incaricati o dipendenti, non essendo esonerato dall’obbligo di sorvegliare sull’attività svolta.
Il Fatto
Una società operava nel commercio di oggetti preziosi usati. Alla ricorrente, che ne era amministratore unico e legale rappresentante, la Prefettura contestava di aver omesso, dall’agosto 2012 al febbraio 2014, le annotazioni prescritte nel registro delle operazioni di compravendita: in alcune operazioni era stata indicata come controparte una persona giuridica anziché una persona fisica, in altre l’acquirente era individuato solo con cognome e nome. Veniva irrogata una sanzione di importo pari a 308,00 euro per cinquantasei violazioni.
Il Giudice di pace rigettava l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Il Tribunale di Rimini, in parziale accoglimento dell’appello, rideterminava la sanzione in misura inferiore, escludendo le annotazioni relative al periodo successivo al 9 aprile 2013, quando risultava provato che alle annotazioni fosse preposta una diversa persona. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione; la Prefettura non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che la notifica all’Ufficio territoriale del Governo è stata effettuata presso la sede distrettuale dell’Avvocatura di Bologna e non presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato. Ritiene comunque di non disporre la rinnovazione della notificazione: poiché il ricorso è infondato, la fissazione di un termine si tradurrebbe in un aggravio di spese e in un ingiustificato allungamento dei tempi, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, non emergendo un effettivo pregiudizio per i controinteressati.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 128 T.U.L.P.S.: i commercianti di oggetti preziosi non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con persone munite di documento di identità e devono tenere un registro giornaliero con le generalità dei contraenti, esibendolo agli agenti di pubblica sicurezza ad ogni richiesta. La ratio è consentire all’autorità di controllare la circolazione delle cose usate e di valore.
Il collegio sottolinea che la responsabilità dell’annotazione è garantita dalla personalità dell’autorizzazione di polizia: essa non può essere trasmessa né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi previsti dalla legge, e il settore dei preziosi giustifica la massima severità amministrativa. Nel periodo delle violazioni la ricorrente era titolare dell’autorizzazione in qualità di legale rappresentante della società.
Richiamando un proprio precedente, la Corte osserva che la persona autorizzata, anche quando si avvalga di incaricati o dipendenti, non è esonerata dall’obbligo di sorvegliare e risponde delle inosservanze commesse materialmente dai dipendenti. L’autorizzazione ad avvalersi di un rappresentante disciplina solo l’esercizio dell’attività nell’interesse pubblico: titolare resta il rappresentato e gli obblighi di registro implicano la responsabilità personale del titolare. La valutazione sull’insussistenza della prova che l’incombenza fosse affidata ad altri, anche prima del 9 aprile 2013, costituisce accertamento di merito non sindacabile. Identificata la condotta e la qualità dell’agente, l’imputabilità soggettiva consegue in applicazione degli art. 3 e 6 della legge n. 689/1981. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.