Ricorso per regolamento di competenza inammissibile senza esposizione del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 2704 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza che non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, difettando l’esposizione del fatto sostanziale e processuale imposta dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La norma, applicabile a tutte le impugnazioni dinanzi alla Corte di cassazione, esige che il ricorso consenta di percepire con immediatezza la vicenda e lo svolgimento processuale, così da rendere leggibili i motivi. L’esposizione deve riferirsi alla concreta vicenda per cui è processo: un testo frutto di erroneo copia-incolla, che richiami soggetti estranei al giudizio, non assolve l’onere.
Il Fatto
La società ricorrente convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’emittente televisiva per il pagamento di alcuni importi risultanti da fatture, oltre al risarcimento del danno. La convenuta eccepì in via preliminare l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di pace.
Il Tribunale accolse l’eccezione e dichiarò la propria incompetenza con ordinanza. Avverso tale provvedimento la società ha proposto regolamento di competenza, affidato a un unico motivo. L’intimata non ha svolto difese e il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e non esamina l’unico motivo proposto, perché la questione preliminare è assorbente. Difetta tout court l’esposizione del fatto, sostanziale e processuale, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Nel corpo del ricorso si fa riferimento a una vicenda contrattuale tra la ricorrente e un soggetto che appare estraneo al giudizio, a dire della stessa ricorrente intentato nei confronti della sola emittente. Manca così ogni concreto riferimento alla vicenda per cui è processo. L’esposizione è evidentemente frutto di un erroneo copia-incolla.
Tale difetto non consente alla Corte di acquisire, sia pure sommariamente, la conoscenza del processo, in modo da procedere alla lettura dei motivi comprendendone il senso. Il Collegio richiama il principio di Cass. n. 593/2013, secondo cui il ricorso deve permettere di percepire con immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento processuale.
Con specifico riferimento al regolamento di competenza, la Corte richiama altresì Cass. n. 5092/2007: a norma dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., applicabile a tutte le impugnazioni dinanzi alla Cassazione, l’istanza è inammissibile quando non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa e lasci ignoti gli estremi qualificanti della causa e l’esatto tenore della decisione impugnata.
La Corte rileva infine che la ricorrente, nella memoria depositata, si è disinteressata della questione, benché evidenziata dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta. Nulla è disposto sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso, successiva al 30 gennaio 2013, è dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con i presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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