Assegno nucleo familiare: requisito reddituale da provare dal richiedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24022 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione, la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato, dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Il requisito reddituale è consustanziale alla concessione del beneficio: la sua mancata allegazione e prova rende inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con l’accertamento di fatto dei gradi di merito. La questione di interpretazione della norma nazionale non giustifica il rinvio pregiudiziale alla CGUE quando non è dirimente ai fini della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di un Paese terzo, lavoratore subordinato in Italia e successivamente divenuto cittadino italiano, chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare per un periodo antecedente alla naturalizzazione e per i figli residenti all’estero, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, invocando la disciplina della direttiva 2003/109/CE in materia di assistenza.
Il tribunale respingeva il ricorso per carenza di allegazione circa il possesso del requisito reddituale riferito non solo al richiedente ma anche al nucleo familiare. La Corte d’appello confermava, disattendendo le istanze di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di sospensione in attesa dello scrutinio di costituzionalità. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, cui l’INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denunciava la violazione di legge dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte del merito avesse erroneamente richiesto al soggiornante di lungo periodo la produzione di una autocertificazione dei redditi del nucleo familiare, non prevista dalla disciplina sull’assegno. Secondo il ricorrente il requisito reddituale sarebbe solo una condizione per l’erogazione, non un requisito costitutivo del diritto.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Esso, infatti, pone la questione della mancata attribuzione della corretta efficacia probatoria alla documentazione reddituale come prova del reddito percepito, in presenza di una doppia decisione conforme dei gradi di merito, con preclusione della possibilità di dedurre il vizio riguardante il relativo accertamento di fatto.
Inoltre, la censura incentrata su presunte violazioni di legge non si confronta con l’effettiva questione posta a base della decisione d’appello, attinente alla mancata dimostrazione del reddito percepito. Il ricorrente, infine, non riporta la dichiarazione reddituale nella parte di interesse, non mettendo la Corte in condizione di valutarne la fondatezza.
Nel merito, la Corte richiama la propria giurisprudenza — Cass. n. 16710/22, n. 6953/23, n. 8973/14 — secondo cui l’erogazione dell’assegno presuppone la duplice condizione, provata dall’interessato, dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e del requisito reddituale. Nella specie la Corte d’appello ha accertato l’assenza di prova del reddito del nucleo familiare, in particolare della parte residente all’estero all’epoca della domanda.
Quanto all’istanza di rinvio pregiudiziale, la Corte la ritiene inammissibile, perché non dirimente: la questione decisiva è l’assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova del requisito reddituale, consustanziale alla concessione del beneficio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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