Esproprio, possesso e usucapione: la detenzione non muta senza interversione (Cass. civ. Sez. II n. 19742 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime previgente al d.lgs. n. 327 del 2001, il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario la piena proprietà del bene e a escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con esso incompatibile. Anche quando alla sua adozione non segua l’immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva del decreto comportano la perdita dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto, ove continui a occupare il bene, si configura come mera detenzione. Questa non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene. La richiesta di sanatoria edilizia ex art. 31 l. n. 47 del 1985 opera nei rapporti fra l’autore della costruzione e la P.A. e non integra, di per sé, interversione del possesso.

Il Fatto

Alcuni soggetti convenivano nel 2011 il Comune di Roma, poi Roma Capitale, davanti al Tribunale di Roma, chiedendo l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di una serie di beni già oggetto di esproprio, ma rimasti in loro possesso perché le opere pubbliche previste nel decreto non erano state completate. Il giudice adito respingeva la domanda.

I soccombenti proponevano appello, ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3499 depositata il 15 luglio 2020, rigettava l’impugnazione. I giudici di secondo grado ritenevano che la presentazione di un’istanza di condono edilizio non valesse a rendere ostensibile l’invocata interversione, perché la legittimazione alla richiesta compete anche al conduttore, e che gli appellanti non avessero mai allegato né provato di avere reso il proprietario edotto dell’opera durante la sua realizzazione. Propongono quindi ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la richiesta di sanatoria e l’attività edificatoria dovessero valere come prova dell’interversio possessionis. La Corte respinge la censura: l’istanza richiamata risulta proposta da un soggetto nell’unica qualità di “richiedente” e, soprattutto, con indicazione, come titolo a base della domanda, della locazione e non della proprietà. L’atto non è dunque idoneo a provare che le attività materiali siano state poste in essere in opposizione al proprietario.

Diviene irrilevante, secondo la Corte, la mera qualificazione di comproprietari attribuita dal Comune all’atto della sanatoria, peraltro intervenuta nel 2003, in un’epoca che non poteva essere computata come dies a quo per una eventuale interversione. La sanatoria edilizia prevista dall’art. 31 l. n. 47 del 1985 opera nei rapporti tra l’autore della costruzione e la P.A., perseguendo solo l’effetto di conservare l’opera abusivamente realizzata e di sottrarre l’autore alle sanzioni conseguenti.

La Corte richiama quindi il principio consolidato in materia di espropriazione: il decreto validamente emesso acquisisce la piena proprietà al beneficiario ed esclude ogni situazione con esso incompatibile, così che il potere di fatto del precedente proprietario che continui a occupare il bene si configura come detenzione, non idonea al riacquisto per usucapione senza un atto di interversione. Sul punto sono citate Sezioni Unite n. 651 del 2023 e Sez. II n. 23850 del 2018, oltre a Sez. II n. 9268 del 2018.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. La censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. non rispetta l’onere di specificità dei motivi imposto dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. Il riferimento all’art. 112 c.p.c. è destituito di fondamento, perché la Corte d’appello ha esaminato il motivo di gravame reputandolo assorbito. Il richiamo all’art. 360 n. 5 c.p.c. è fuori luogo, poiché in ipotesi di doppia conforme il ricorso è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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