Rappresentante indiretto non responsabile dell’IVA all’importazione (Cass. civ. Sez. V n. 2703 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’IVA all’importazione non fa parte dell’obbligazione doganale definita dall’art. 5 del Regolamento UE n. 952/2013 e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale. Lo spedizioniere che agisce in rappresentanza indiretta, ai sensi dell’art. 201, par. 3, CDC, risponde invece in solido con l’importatore delle obbligazioni doganali per aver reso la dichiarazione in proprio, ancorché per conto altrui; tale responsabilità non è qualificabile come responsabilità oggettiva, perché il rappresentante può esimersene provando di aver agito nella scrupolosa osservanza dei doveri, segnatamente di informazione, imposti dalla diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ., e di aver rispettato la buona fede ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b, CDC. La proroga del termine triennale di prescrizione e di decadenza opera per il solo fatto perseguibile penalmente, indipendentemente dalle persone cui il fatto sia imputato in sede penale.
Il Fatto
Una società di assistenza doganale, agendo quale rappresentante indiretto di un importatore, aveva presentato dichiarazioni relative a importazioni di calzature dalla Cina effettuate dal 2010 al 2013. L’Amministrazione finanziaria, disconoscendo il valore dichiarato, aveva notificato un avviso di rettifica e un separato atto di irrogazione delle sanzioni, richiedendo alla società il pagamento solidale del maggiore dazio e dell’IVA all’importazione.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo prescritto l’accertamento per l’anno 2012. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva riconosciuto la legittimità della pretesa e la responsabilità solidale della società, anche con riguardo all’IVA e alle sanzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con quindici motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte si pronuncia in primo luogo sulla proroga dei termini per l’accertamento. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che, in materia di tributi doganali, il termine triennale di prescrizione dell’azione di recupero e quello di decadenza per la revisione sono prorogati quando il mancato pagamento trovi causa in un fatto perseguibile penalmente. È sufficiente che, nel triennio, l’Amministrazione formuli una notitia criminis idonea a individuare un illecito penalmente rilevante e a incidere sul presupposto d’imposta, senza che occorra individuare sin da subito l’autore materiale del reato. La proroga opera indipendentemente dalle persone cui il fatto sia imputato in sede penale e dall’esito del giudizio. La sentenza d’appello, che ha ritenuto operante il raddoppio dei termini pur in assenza di coinvolgimento del rappresentante nel processo penale, è sul punto conforme.
Quanto alla responsabilità solidale per i dazi, il Collegio conferma che il rappresentante indiretto che rende la dichiarazione in nome proprio risponde in solido con l’importatore in forza dell’art. 201, par. 3, CDC. Tale responsabilità non è di natura oggettiva: il rappresentante può esimersene fornendo la prova di aver agito con la diligenza qualificata richiesta all’operatore professionale, che implica un obbligo di informazione e di attenta verifica dell’esattezza dei dati dichiarati, non riducibile al mero controllo formale della documentazione, oltre al rispetto della buona fede. La censura sul vizio di motivazione è inammissibile e infondata, avendo i giudici di merito congruamente valorizzato gli elementi dai quali poteva appurarsi il valore effettivo della merce.
Sul quantum sanzionatorio la Corte accoglie il motivo relativo alla proporzionalità. Il principio di proporzionalità, di portata generale, impone che la risposta punitiva sia adeguata e congrua. La sanzione fissa prevista dall’art. 303 TULD, non adeguabile alle circostanze concrete, può eccedere quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione e prevenire l’evasione; il giudice di rinvio dovrà ponderare la sanzione in concreto applicabile secondo l’art. 7, quarto comma, del d.lgs. n. 472/1997.
Il principio di maggiore rilievo riguarda l’IVA all’importazione. La Corte, superando il precedente orientamento, richiama la giurisprudenza unionale secondo cui l’art. 77, par. 3, CDU rende il rappresentante indiretto debitore dei soli dazi, non dell’IVA all’importazione, e l’art. 201 della direttiva n. 2006/112/CE non consente di riconoscere la sua responsabilità solidale in assenza di disposizioni nazionali che lo designino in modo esplicito e inequivocabile. Nell’ordinamento interno non è rinvenibile alcuna norma siffatta: non negli artt. 34 e 38 del d.P.R. n. 43/1973, non nell’art. 3 del d.lgs. n. 374/1990, non negli artt. 1 e 70 del d.P.R. n. 633/1972. Il motivo è accolto e la sentenza cassata sul punto.
Sono rigettati i motivi sulle sanzioni e sul cumulo giuridico: le violazioni sostanziali commesse con distinte dichiarazioni doganali in plurimi anni integrano autonome infrazioni, non riconducibili all’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997.
Nota della Redazione
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