Inammissibile il ricorso che non riporta il testo del regolamento condominiale (Cass. civ. Sez. II n. 21837 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., è compatibile con l’art. 6, par. 1, della CEDU e non trasmoda in eccessivo formalismo, poiché è rispettato ogni qualvolta l’indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda avvenga riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali. Ne consegue che è inammissibile il motivo che assume a oggetto il contenuto di una clausola regolamentare senza riportarla, limitandosi a commentarla o presupponendone la conoscenza diretta da parte della Corte. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non è rilevabile d’ufficio e postula che le domande o eccezioni pretermesse siano puntualmente riportate nei loro esatti termini, con indicazione degli atti in cui furono proposte. Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è inoltre inammissibile, in caso di doppia conforme, se non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Il Fatto

Alcuni condomini impugnano davanti al giudice di primo grado la delibera assembleare con cui è stato approvato un nuovo regolamento condominiale e le relative tabelle millesimali, in sostituzione di quello di origine contrattuale predisposto dall’originario costruttore. I ricorrenti deducono che tale strumento, richiamato negli atti di acquisto, ripartiva le spese in parti uguali in deroga all’art. 1123 cod. civ. e riservava al proprietario dell’ultimo piano il diritto di sopraelevazione, oltre a prevedere diritti di prelazione. Sostengono che l’adozione di un nuovo regolamento esigesse l’unanimità e che, in ogni caso, non sarebbe stato raggiunto il quorum dei quattro quinti previsto dallo stesso regolamento.

Il Condominio si difende eccependo la validità della delibera e la decadenza dell’azione, vertendosi in tema di annullabilità e non di nullità. Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte di appello di Palermo respinge il gravame. Propongono quindi ricorso per cassazione i due condomini soccombenti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 1123 e 1138 cod. civ. e dell’art. 7 del regolamento condominiale: l’assemblea avrebbe approvato a maggioranza un nuovo regolamento contrattuale, e non una semplice modifica, con sostituzione del criterio convenzionale di ripartizione delle spese e delle clausole sui diritti di prelazione e di sopraelevazione. Il motivo è inammissibile per difetto di indicazione specifica dei documenti.

Il ricorso ruota attorno al contenuto dell’art. 7 del regolamento condominiale e alle clausole che, secondo i ricorrenti, incidono sui diritti dei singoli condomini. Di esse, però, il ricorso non trascrive il contenuto: si limita a commentarle e presume che la Corte reperisca gli atti nel fascicolo. La Corte d’appello, d’altro canto, aveva ritenuto che la lettera dell’art. 7 non distinguesse tra le diverse parti del regolamento in funzione della natura contrattuale di alcune di esse. Era dunque necessario riportare la disposizione in discussione. Il medesimo difetto di specificità è ravvisato in relazione alla delibera contestata.

Il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., è anch’esso inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia postula che il giudice di merito sia stato investito di domande o eccezioni autonomamente apprezzabili e ritualmente formulate, e che queste siano puntualmente riportate nel ricorso nei loro esatti termini, con indicazione dell’atto o del verbale in cui furono proposte. Il vizio non è rilevabile d’ufficio e il giudice di legittimità, quale giudice del “fatto processuale”, può esaminare gli atti solo se il ricorrente vi abbia ottemperato. Manca inoltre, in parte, l’interesse, poiché il rigetto dell’eccezione di decadenza non incide sul giudizio di soccombenza, fondato sull’esito globale della lite; il mancato esame della censura sul quorum resta assorbito dall’esito del primo motivo.

Il terzo motivo, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. Respinto il gravame, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado: nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il motivo non è ammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che siano tra loro diverse.

Il quarto motivo, relativo alla pronuncia sulle spese, è infondato: la violazione di legge ricorre solo in caso di condanna della parte vittoriosa, mentre la regolamentazione delle spese ha legittimamente seguito la regola della soccombenza, fondata sull’esito del giudizio e sul principio di causalità. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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