Regolamento di competenza: istanza tardiva ex art. 391 c.p.c. e abuso del (Cass. civ. Sez. III n. 33672 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi per cassazione, il mancato deposito dell’istanza di decisione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. determina una speciale fattispecie estintiva fondata sull’equiparazione di tale omissione a una rinuncia tacita al ricorso. La successiva richiesta di fissazione dell’udienza formulata ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. non è idonea a impedire la declaratoria di estinzione, non essendo equiparabile, per requisiti di sostanza e di forma, all’istanza di decisione. Tale effetto si produce anche quando la proposta sia stata adottata al di fuori dei presupposti di legge e anche nel giudizio di regolamento di competenza a istanza di parte, ove sia ammissibile la rinuncia con effetto estintivo. La proposizione di impugnazioni e istanze non suscettibili di accoglimento, ove agevolmente percepibile dal difensore abilitato, integra abuso dello strumento processuale e giustifica le condanne ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Nel corso di un giudizio di opposizione all’esecuzione promosso davanti al Giudice di Pace, il convenuto solleva eccezione di incompetenza per valore. Il giudice adìto, alla prima udienza, dispone il rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Avverso tale provvedimento la parte propone istanza di regolamento di competenza, con ricorso diretto alla Corte ai sensi degli artt. 42 e 47 cod. proc. civ. Il controricorrente resiste.

Formulata la proposta di definizione accelerata per ravvisata inammissibilità, e non essendo intervenuta istanza di decisione nel termine, il giudizio viene dichiarato estinto con decreto. La parte ricorrente chiede allora la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., sostenendo il persistente interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato indirizzo sulle conseguenze dell’istanza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.: essa produce ipso facto la caducazione del decreto presidenziale di estinzione, quale che ne sia il contenuto. Ogni effetto del decreto viene meno e resta affidata al Collegio la statuizione sull’estinzione, sull’eventuale merito e sulle spese. Richiama in tal senso le Sezioni Unite n. 19980 del 2014 e le conformi Sez. 6-3 n. 31318 del 2022, Sez. 2 n. 19234 del 2024 e Sez. 5 n. 15257 del 2025.

Il passaggio decisivo è però diverso. Secondo la giurisprudenza che il Collegio conferma, la richiesta di fissazione dell’udienza non è equiparabile all’istanza di decisione ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. Difettano i requisiti di sostanza e di forma. La comunicazione della proposta introduce una fattispecie estintiva fondata sull’equiparazione del mancato tempestivo deposito a una vera e propria rinuncia, che la lettera della norma esprime con la formula secondo cui il ricorso «si intende rinunciato». Il silenzio serbato nel termine vale come manifestazione tacita di volontà abdicativa.

Tale effetto si determina in ogni caso, anche se la proposta era adottata fuori dai presupposti di legge o riguardava una tipologia di ricorso per cui non sarebbe consentita, purché sia ammissibile una rinuncia con effetto estintivo. L’omissione produce conseguenze identiche alla rinuncia espressa ex art. 390 cod. proc. civ., imponendo la dichiarazione di estinzione ex art. 391 cod. proc. civ. Poiché nel regolamento di competenza la rinuncia è certamente possibile, la fattispecie estintiva opera anche in tale giudizio, a prescindere dalla conformità a diritto della proposta. Resta impregiudicata la questione dell’applicabilità del procedimento accelerato al regolamento di competenza.

Nel caso concreto il Collegio rileva che l’originaria istanza era palesemente inammissibile, sia per la natura non decisoria del provvedimento contestato, sia perché ai sensi dell’art. 46 cod. proc. civ. le disposizioni degli artt. 42 e 43 non si applicano davanti ai giudici di pace. Anche la richiesta di decisione è tardiva e irrituale. Sussistono quindi i presupposti dell’abuso del processo: impugnazione e contestazione del decreto sono avanzate con colpa grave, percepibile dal difensore abilitato alle giurisdizioni superiori. La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alle spese, oltre agli importi ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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