Spese ex art. 373 c.p.c. e correzione del decreto di estinzione (Cass. civ. Sez. III n. 33674 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di cassazione definito con decreto ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non impone al Collegio alcun obbligo di condanna alle spese, poiché l’art. 391 cod. proc. civ. attribuisce sul punto un mero potere discrezionale. Ne consegue che l’omessa pronuncia sulle spese del procedimento cautelare ex art. 373 cod. proc. civ., così come l’erronea quantificazione delle spese di lite, non integrano un errore materiale emendabile, costituendo esercizio di un potere discrezionale o, al più, un errore di giudizio. Le spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., inoltre, non possono essere liquidate nel giudizio di cassazione, poiché non attengono a quel procedimento e dipendono dal tenore della decisione di merito che, in caso di rinuncia, non interviene.

Il Fatto

I ricorrenti avevano proposto istanza di correzione del decreto con cui il Presidente delegato della Terza Sezione civile aveva dichiarato estinto il giudizio di cassazione, per essere stato il ricorso rinunciato a seguito della proposta di definizione, condannando la controparte alle spese di legittimità. Deducevano un duplice vizio: l’omessa liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. svoltosi davanti alla Corte d’appello e l’erronea applicazione dei parametri di liquidazione, riferiti a uno scaglione di valore inferiore a quello effettivo della causa.

Chiedevano quindi che la Corte provvedesse alla liquidazione dei compensi di entrambi i procedimenti secondo lo scaglione di valore superiore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. A norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., quando il ricorso si intende rinunciato la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. Quest’ultima disposizione, osserva la Corte, non impone un obbligo di condanna alle spese a carico della parte che ha dato causa all’estinzione, ma enuncia un mero potere discrezionale, come conferma la formula “può condannare”.

Da qui la prima conseguenza: il giudice, anche quando provvede monocraticamente ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., non è tenuto a provvedere sulle spese, ma ha solo la facoltà di farlo. L’omessa pronuncia sulle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., così come la relativa quantificazione, non può dunque configurarsi come errore materiale, perché la decisione è frutto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dall’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ..

La Corte aggiunge un rilievo ulteriore: le spese di cui l’art. 391 cod. proc. civ. prevede la possibile liquidazione non possono nemmeno comprendere quelle ex art. 373 cod. proc. civ., poiché esse non attengono al procedimento di cassazione e dipendono dal tenore della decisione di rito o di merito che, in caso di rinuncia, manca.

Quanto al secondo profilo, il Collegio ribadisce che l’erronea quantificazione delle spese di lite non integra un errore materiale, ma al più un errore di giudizio, salvo casi particolari. Tale conclusione assorbe la doglianza sulla misura dei parametri applicati. La Corte precisa infine che l’istanza di liquidazione delle spese ex art. 373 cod. proc. civ. potrà essere rivolta al giudice di merito, che provvederà tenendo conto dell’intervenuta estinzione del giudizio di cassazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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