Regolamento di competenza e radicamento del foro cautelare nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9558 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, la scelta del foro competente operata dal ricorrente che agisce in sede cautelare ante causam, in caso di esplicito accertamento della correttezza della scelta da parte del giudice o di mancata formulazione dell’eccezione, determina il radicamento definitivo della competenza anche per il giudizio di merito. Il principio si fonda sull’autoresponsabilità e sull’affidamento processuale, nonché sul sistema di individuazione della competenza cautelare che, in presenza di fori alternativi ex art. 413 cod. proc. civ., è incentrato sullo stretto collegamento con la competenza sulla causa di merito. Ne consegue che la parte non può instaurare il giudizio di merito davanti a un giudice diverso da quello della cautela, quando quest’ultimo abbia motivatamente affermato la propria competenza territoriale e il relativo provvedimento non sia stato reclamato.
Il Fatto
Una società datrice di lavoro aveva ricevuto dal lavoratore un ricorso cautelare ante causam davanti al Tribunale di Monza, volto a far accertare la natura ritorsiva del licenziamento per giusta causa. Il giudice della cautela aveva accolto il ricorso, dichiarato la nullità del licenziamento e condannato la società alla reintegra e al pagamento di un’indennità risarcitoria.
Il provvedimento non era stato reclamato e la società aveva poi introdotto il giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma. Quest’ultimo si era dichiarato incompetente per territorio, indicando come competente il Tribunale di Monza e assegnando il termine per la riassunzione. Avverso tale ordinanza la società ha proposto regolamento necessario di competenza, sostenendo l’autonomia tra fase cautelare e merito e la sussistenza di fori alternativi che avrebbero consentito di radicare la causa a Roma.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e conferma la competenza del Tribunale di Monza. Il Collegio richiama Cass., sez. lav., 24.7.2017, n. 18264, secondo cui la scelta del foro del ricorrente in sede cautelare, in caso di esplicito accertamento della sua correttezza o di mancata contestazione, radica definitivamente la competenza anche per il merito.
La società sosteneva che Cass., sez. VI, 24.6.2020, n. 12403 esprimesse un indirizzo diverso. La Corte esclude il contrasto: quella decisione riguardava un regolamento estraneo al settore del lavoro e la sua principale ratio decidendi atteneva all’inammissibilità del regolamento proposto avverso un provvedimento di natura cautelare.
Il Collegio osserva inoltre che la Sezione Lavoro ha recentemente dato continuità all’orientamento di Cass. n. 18264/2017, richiamando nella motivazione Cass., sez. lav., 3.11.2023, n. 30546. Non sussistono quindi ragioni per discostarsene.
Nel caso concreto si è in presenza di un provvedimento d’urgenza ante causam ex art. 700 cod. proc. civ., integralmente anticipatorio degli effetti della decisione di merito ai sensi dell’art. 669 octies, comma sesto, cod. proc. civ., reso dopo aver esplicitamente disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla datrice di lavoro. Diversamente dal precedente del 2017, il provvedimento non era stato reclamato, con la conseguenza che la competenza territoriale motivatamente affermata dal giudice della cautela non era più contestata. Ciò nonostante, la società aveva instaurato il giudizio di merito davanti a un Tribunale diverso.
La Corte dichiara pertanto la competenza del Tribunale di Monza e, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, nulla dispone per le spese, restando la ricorrente tenuta al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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