Definizione agevolata della lite fiscale non incide sull’accertamento contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11157 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione concordata della lite fiscale, disciplinata dall’art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2001, persegue l’esclusiva finalità di sfoltire il contenzioso tributario e non incide sul contenuto né sulla portata presuntiva dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Tale atto conserva intatta la propria efficacia ai fini extrafiscali e, in particolare, nel calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggior reddito. Il consolidamento e la definitività dell’accertamento ai fini contributivi possono essere impediti dalla resistenza dell’obbligato, che offra prove di segno contrario. In assenza di contestazione, i fatti oggetto dell’accertamento fiscale divengono definitivi, con ogni conseguente riflesso sull’obbligazione contributiva.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di addebito notificato dall’INPS per contributi dovuti alla Gestione commercianti, scaturiti dal «maggior reddito» accertato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una lavoratrice iscritta.

Dopo il rinvio disposto da Cass. n. 4744 del 2018, la Corte d’Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso originario. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria; l’INPS ha rilasciato procura in calce alla copia notificata, senza svolgere attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduceva la violazione di plurime disposizioni — art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241 del 1977, art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2001, art. 16 della legge n. 289 del 2002 e art. 229 cod. civ. — censurando la decisione territoriale per aver ritenuto che la definizione agevolata non incidesse sull’accertamento del maggior reddito né comportasse alcuna revisione dell’imponibile contributivo, lasciando impregiudicata l’efficacia dell’accertamento fiscale.

La Corte ha giudicato le censure infondate. La decisione impugnata è in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui la definizione concordata della lite fiscale persegue l’esclusiva finalità di sfoltire il contenzioso tributario e non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Tale atto conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali, in particolare nel calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggior reddito (Cass. n. 21541 del 2019; Cass. n. 23301 del 2019).

Il Collegio ha però precisato un limite: il consolidamento e la definitività dell’accertamento ai fini contributivi possono essere impediti dalla resistenza dell’obbligato e, dunque, dall’offerta di prove di segno contrario (Cass. n. 24774 del 2019; Cass. nn. 950 e 3386 del 2021, in motiv.). In assenza di contestazione, i fatti oggetto dell’accertamento fiscale divengono definitivi, con ogni conseguente riflesso sull’obbligazione contributiva.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha dedotto elementi circostanziati e persuasivi idonei a infirmare la pretesa dell’Istituto, limitandosi a far leva sulla sopravvenienza della definizione concordata e sulla sua pretesa idoneità a caducare integralmente il credito o, in subordine, a rideterminare il debito contributivo in misura proporzionata all’importo fissato nella definizione.

Ne è seguito il rigetto del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, in difetto di attività difensiva dell’INPS; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del doppio contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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