Inammissibile il ricorso per cassazione privo di autosufficienza e specificità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9555 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, selezionando i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, sì da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione della vicenda giudiziaria e delle questioni prospettate e non risolte o risolte in modo non condiviso. La violazione di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente che deduca l’omessa motivazione su una questione deve allegare, mediante l’esposizione dei fatti di causa ai sensi dell’art. 366, comma 1 n. 3 c.p.c., se e in quali termini la questione fosse ancora in controversia nel giudizio di appello. Parimenti, il motivo che investa una questione non esaminata nei gradi di merito impone di indicare lo specifico atto del giudizio precedente in cui essa fu dedotta, perché la Corte possa controllare ex actis la veridicità di tale asserzione.
Il Fatto
Alcune lavoratrici convenivano in giudizio due società — l’originaria datrice di lavoro, in liquidazione, e la società subentrante — chiedendo l’accertamento della nullità degli accordi di conciliazione sottoscritti nel novembre 2016, la declaratoria della continuità del rapporto di lavoro in capo alla società subentrante e la condanna solidale delle convenute ai crediti retributivi e contrattuali. Il primo giudice rigettava la domanda verso la società subentrante e l’accoglieva verso la società in liquidazione. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, dichiarava la nullità dei verbali di conciliazione e l’avvenuto trasferimento di azienda, condannando solidalmente entrambe le società. La società subentrante ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; le lavoratrici hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi che investono la validità della conciliazione, il trasferimento di azienda e la responsabilità solidale della società subentrante, e ne dichiara l’inammissibilità sotto il profilo del rispetto degli oneri di allegazione propri del giudizio di legittimità.
Il primo motivo — che denunziava nullità della sentenza per apparenza di motivazione — è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non poteva limitarsi a contestare l’omessa motivazione sulle ragioni della configurabilità di una vicenda traslativa, ma doveva allegare e dimostrare, mediante l’adeguata esposizione dei fatti di causa, se e in quali termini la questione fosse ancora controversa in appello; solo in tale ipotesi avrebbe potuto venire in rilievo una carenza di motivazione, non già nell’ipotesi in cui l’esistenza della vicenda traslativa dovesse ritenersi pacifica tra le parti. L’omessa ricostruzione della vicenda processuale impedisce la delibazione nel merito.
Quanto al motivo relativo alla speciale procedura di mobilità di cui all’art. 1, commi 563-568, legge n. 147/2013, la Corte rileva che, al fine di evitare una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito e indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò fosse avvenuto, così da consentire il controllo ex actis. Tale onere non è stato assolto.
Sulla asserita presenza del rappresentante sindacale, la sentenza impugnata aveva desunto l’assenza dal verbale lasciato in bianco nello spazio riservato al nominativo, dalla mancanza di sottoscrizione nella pagina finale e della sigla nelle altre pagine. Il ricorrente, nel contestare tale accertamento, prospetta in realtà un eventuale errore revocatorio, che doveva essere fatto valere come tale. La censura, inoltre, non investe la veridicità del contenuto del verbale ma un requisito di validità della conciliazione. La Corte rileva che le deduzioni non si pongono in contrasto con il contenuto del documento, ma si fondano su carenze tratte dal verbale medesimo.
Infine, il motivo relativo all’interpretazione dei verbali e della proposta transattiva è inammissibile: sotto l’apparente deduzione di vizi ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., esso mira a una rivalutazione dei fatti storici non consentita in sede di legittimità. L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizi di motivazione, purché la stessa risulti contraria a logica o incongrua; non è sufficiente l’astratto riferimento ai canoni legali, occorrendo la specificazione dei canoni concretamente violati. Il ricorso è rigettato, con condanna della soccombente alle spese di lite e all’ulteriore importo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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