Regolamento di ufficio inammissibile se manca giudice competente per materia (Cass. civ. Sez. III n. 25104 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile quando, dopo la declinatoria di incompetenza del primo giudice con indicazione del giudice competente per materia, il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia ritenendo che la competenza sia regolata soltanto per valore o per territorio derogabile. In tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia o per territorio inderogabile, la decisione di accoglimento del regolamento, ex art. 49, comma secondo, cod. proc. civ., produrrebbe il medesimo effetto di un regolamento d’ufficio per ragione di valore o per territorio, non consentito dall’ordinamento per insindacabile scelta di merito legislativo. Ne consegue che la competenza resta radicata in capo al giudice che ha declinato per valore, precludendo ogni ulteriore statuizione sulla competenza.

Il Fatto

Gli eredi di un de cuius proponevano opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, contestando l’atto di precetto notificato dalla società creditrice e chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Il Tribunale, con ordinanza del 10/09/2024, dichiarava la propria incompetenza per valore e indicava quale competente il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere.

Riassunta la causa davanti al Giudice di pace, questi sospendeva l’efficacia esecutiva dei titoli e, ritenuta sussistente una causa pregiudicante, sospendeva il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., ordinando la riassunzione davanti al Tribunale per asserita competenza per materia in materia ereditaria. Il Tribunale, adito nuovamente, chiedeva il regolamento di ufficio e sospendeva il processo. Il Procuratore generale chiedeva accogliersi il regolamento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del provvedimento con cui il Tribunale ha sollecitato il regolamento, rilevando come lo stesso abbia qualificato aberrante l’ordinanza del Giudice di pace, che aveva contestualmente concesso il termine per la riassunzione e sospeso l’efficacia esecutiva dei titoli. Il Tribunale ha inoltre escluso la propria competenza per materia, trattandosi di opposizione a precetto regolata dall’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., e ha negato l’esistenza di una competenza funzionale del Tribunale per la materia ereditaria.

Su questa base la Corte dichiara inammissibile il regolamento di ufficio, discostandosi dalla richiesta del Procuratore generale. Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1202 del 2018 e ribadito da Cass. n. 17985 del 2025: il regolamento d’ufficio è inammissibile quando il secondo giudice, dopo la declinatoria per materia del primo, neghi la competenza per materia ritenendola regolata solo per valore o per territorio derogabile.

Il ragionamento poggia su una ragione sistematica: in tale ipotesi non esiste alcun giudice competente per materia o per territorio inderogabile. L’eventuale accoglimento del regolamento, ex art. 49, comma secondo, cod. proc. civ., finirebbe per produrre lo stesso effetto di un regolamento d’ufficio per valore o per territorio, strumento che l’ordinamento non consente. Si tratta di una scelta di merito legislativo, non sindacabile dal giudice.

La Corte precisa che, nonostante la peculiarità del caso, la competenza deve ritenersi ormai radicata in capo al Giudice di pace, il quale ha declinato la propria competenza per ragione di valore, avendo qualificato la causa di valore indeterminato. Ciò preclude ogni ulteriore statuizione sulla competenza.

Quanto alle spese della fase di regolamento, la Corte nulla dispone, non essendovi una parte cui riferire la soccombenza, richiamando sul punto Cass. n. 1167 del 2007. Il regolamento di ufficio è dunque dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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