Nel rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. il giudice civile accerta l’illecito e il danno in via autonoma (Cass. civ. Sez. 2 n. 15785 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio al giudice civile disposto ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. costituisce una fase nuova e autonoma rispetto al processo penale, non influenzata dal giudicato penale di assoluzione, in cui il giudice è chiamato a statuire per la prima volta sulle domande risarcitorie secondo le regole proprie dell’illecito aquiliano. Ne consegue che l’accertamento del fatto illecito e del danno deve essere compiuto in via autonoma e non può ritenersi precluso da precedenti statuizioni, atteso che in tale giudizio non è configurabile alcun giudicato, se non quello relativo al proscioglimento dell’imputato. Le mere difese del convenuto volte a contestare la titolarità del rapporto controverso o l’esistenza stessa del danno sono proponibili in ogni fase, anche nel giudizio di rinvio, ferme restando le preclusioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ..
Il Fatto
In seguito all’annullamento, da parte della Cassazione penale, di una sentenza di assoluzione, il giudizio sull’azione civile promossa nel processo penale era stato rimesso al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.. La Corte d’appello, accertata l’inesistenza dei legati che gli originari imputati si erano attribuiti con una falsa dichiarazione di successione, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalle parti civili, ritenendo che questi ultimi non fossero eredi dei beni oggetto della condotta illecita, in quanto tali beni erano stati destinati ad altri soggetti.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli attori soccombenti, deducendo plurimi vizi, e ricorso incidentale i convenuti, contestando l’ordine di trattazione delle questioni e l’avvenuta pronuncia su domande che ritenevano nuove e inammissibili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel disaminare i motivi di ricorso, ha preliminarmente chiarito la natura del giudizio di rinvio conseguente all’annullamento ex art. 622 cod. proc. pen. Richiamando il proprio consolidato indirizzo, ha affermato che l’annullamento della sentenza penale di assoluzione determina la separazione del rapporto penale da quello civile: il giudizio di rinvio, non ponendosi in parallelo con alcun precedente grado, costituisce una fase nuova e autonoma in cui la domanda risarcitoria è esaminata secondo le regole dell’illecito aquiliano, con possibilità per le parti di allegare fatti che consentano l’emendatio della domanda, nei limiti delle preclusioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ..
Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi del ricorso principale. In particolare, ha escluso che le deduzioni dei convenuti, volte a contestare la qualità di eredi degli attori, integrassero una mutatio libelli o un’eccezione nuova, qualificandole come mere difese finalizzate a contestare gli elementi costitutivi della domanda, proponibili in ogni stato e grado del giudizio. Ha inoltre precisato che, in tema di vizio di motivazione, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale, ravvisabile solo in caso di motivazione apparente, contraddittoria o perplessa, non ricorrente nella specie.
Con riferimento al quinto motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse, non avendo i ricorrenti dimostrato di essere destinatari dei beni oggetto delle disposizioni che assumevano cancellate, e per novità della questione, non risultando che la stessa fosse stata tempestivamente dedotta dinanzi al giudice di merito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha rigettato i motivi, ritenendo che l’accertamento dell’inesistenza dei legati fosse conseguenza necessaria e funzionale alla decisione sulla domanda risarcitoria, non configurandosi una pronuncia su domande nuove.
La Corte ha, infine, assorbito i motivi di ricorso incidentale condizionato e ha compensato le spese del giudizio di legittimità, ravvisando la reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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