Regolarità del consuntivo elettorale della lista senza spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 87 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del conto consuntivo delle spese elettorali grava su tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni comunali, anche qualora non abbiano sostenuto spese né ricevuto finanziamenti. In tale ipotesi l’obbligo è assolto mediante dichiarazione negativa, funzionale alle esigenze di trasparenza e al corretto svolgimento del controllo intestato al Collegio presso la Sezione regionale. Il termine per il deposito decorre dall’insediamento del Consiglio comunale ed è pari a 45 giorni, secondo il combinato disposto degli artt. 12, comma 1, legge n. 515/1993 e 13, comma 6, legge n. 96/2012. Il controllo del Collegio è volto ad accertare la regolarità del conto, anche quando questo si sostanzi in una mera dichiarazione di assenza di spese e di finanziamenti.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato la posizione della lista che ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Perugia del 2024, i cui comizi si sono svolti nei giorni 08-09 giugno 2024 e, per il turno di ballottaggio, nei giorni 23-24 giugno 2024. L’istruttoria è stata avviata con una prima deliberazione con cui si è richiesto al Presidente del Consiglio comunale di comunicare i dati necessari al controllo, tra cui il numero degli iscritti nelle liste elettorali e la data di insediamento dell’assemblea.

Acquisita la documentazione, il Collegio ha verificato il conto consuntivo trasmesso dalla lista, pervenuto in data 28 agosto 2024 e assunto in protocollo il giorno successivo. Da esso è emerso che la formazione politica non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa. Un’ulteriore richiesta istruttoria è stata indirizzata alla lista, che ha fornito riscontro nel marzo 2025. La questione sottoposta al Collegio riguarda dunque la regolarità del consuntivo di una lista che si è limitata a una dichiarazione negativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali per le elezioni comunali, parametrati a 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle formazioni politiche è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti e si svolge in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.

Il Collegio distingue nettamente il proprio ambito di intervento da quello riservato al Collegio di Garanzia Elettorale, cui è demandato il controllo sulle spese dei singoli candidati. La verifica intestata alla Sezione regionale riguarda esclusivamente le spese sostenute da partiti, movimenti e liste, secondo la ripartizione di competenze delineata dalla normativa richiamata.

Su questa base il Collegio afferma il principio di più ampia portata. L’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutte le formazioni che hanno partecipato alle consultazioni, anche se prive di spese e di fonti di finanziamento. In tal caso l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La soluzione è coerente con le finalità di trasparenza che devono caratterizzare la partecipazione di ogni lista e con il corretto e tempestivo esercizio delle operazioni di controllo, all’esito delle quali il Collegio riferisce ai Consigli comunali.

Quanto al rispetto dei termini, il consuntivo è pervenuto il 28 agosto 2024, entro il termine del 29 agosto 2024, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 15 luglio 2024. Il Collegio accerta pertanto la regolarità del conto e ne dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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