Controllo delle spese elettorali e regolarità del consuntivo di lista (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 86 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti e liste per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti spetta al Collegio costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e si svolge secondo gli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993. Il limite massimo di spesa è pari a 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 96/2012. Il controllo sulle spese dei singoli candidati è invece riservato al Collegio di Garanzia Elettorale. Il consuntivo deve essere verificato sotto il profilo del rispetto del limite, della riferibilità temporale alla campagna elettorale, della conformità delle tipologie di spesa, della regolarità della documentazione e dell’indicazione delle fonti di finanziamento. L’obbligo di deposito grava su tutte le formazioni partecipanti, anche in assenza di spese, mediante dichiarazione negativa.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria è stato costituito per le elezioni amministrative del 2024, tenutesi nei comuni umbri con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Con una prima deliberazione il Collegio ha avviato l’istruttoria, richiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari, tra cui il numero degli iscritti alle liste elettorali, la data di convocazione dei comizi e l’elenco delle formazioni partecipanti.
La lista interessata ha trasmesso il proprio conto consuntivo delle spese elettorali, assunto al protocollo della Sezione. Il Collegio ha poi proceduto all’esame del consuntivo e della documentazione di spesa, al fine di verificarne la conformità alla legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, parametrati al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. La norma affida il controllo sulle spese delle formazioni politiche a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, da svolgersi in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993. Il controllo sulle spese dei singoli candidati è invece attribuito al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Collegio precisa che l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutte le liste partecipanti, anche quando non abbiano sostenuto spese né avuto fonti di finanziamento. In tal caso l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La regola è funzionale alla trasparenza della partecipazione elettorale e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi, che devono riferire ai Consigli comunali gli esiti del controllo eseguito.
Nel caso esaminato, il Collegio rileva che il consuntivo è pervenuto entro il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale.
L’esame del consuntivo e della documentazione è stato condotto secondo quattro profili: il rispetto del limite massimo di spesa; la conformità alla legge delle spese e la loro riferibilità al periodo di campagna elettorale; la regolarità della documentazione prodotta; l’indicazione delle fonti di finanziamento. All’esito del controllo, il Collegio accerta che le spese sostenute rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle relative fonti di finanziamento.
Il Collegio accerta pertanto la regolarità del conto consuntivo e dispone la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.
Nota della Redazione
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