Regolarità del conto giudiziale e sanatoria del deposito integrativo (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 72 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’avviso ostativo della Procura regionale che rilevi l’incompletezza del conto per assenza di consistenza numerica e valoriale dei beni mobili non ne preclude la declaratoria di regolarità, quando l’agente contabile abbia successivamente depositato un nuovo conto giudiziale integrativo o sostitutivo che colma le carenze segnalate. Il thema decidendum si sposta dall’incompletezza originaria alla verifica della correttezza sostanziale della nuova rappresentazione contabile. Sul piano processuale, la compensazione delle spese è giustificata dalla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella correttezza sostanziale del conto.

Il Fatto

La vicenda riguarda un giudizio di conto relativo a un agente contabile di un comune, per la gestione di beni mobili nel periodo 01.01.2024–31.12.2024. Il conto era stato depositato in data 13.06.2025. Il magistrato relatore, con propria relazione, aveva concluso per la declaratoria di regolarità del conto.

La Procura regionale ha espresso avviso ostativo, rilevando che il documento non poteva qualificarsi tecnicamente come conto giudiziale, poiché riportava un elenco di beni mobili senza indicarne alcuna consistenza numerica e valoriale. La questione è quindi giunta all’udienza fissata per la discussione del giudizio di conto.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha preso atto che, in data 7 ottobre 2025, l’agente contabile aveva trasmesso, tramite il portale web dell’Istituto e il servizio di deposito telematico degli atti, un nuovo conto giudiziale di carattere integrativo o sostitutivo, riferito al medesimo periodo.

Con tale deposito l’agente ha proceduto all’integrazione dei dati che erano stati rilevati come mancanti nell’avviso negativo di discarico espresso dalla Procura. La Corte ha quindi verificato che le carenze originariamente segnalate risultavano colmate dalla nuova rappresentazione contabile.

Il percorso argomentativo muove dall’avviso ostativo, che aveva natura di rilievo tecnico sull’incompletezza documentale, e si conclude con il superamento dello stesso. L’integrazione dei dati rende il conto idoneo a rappresentare la consistenza dei beni mobili gestiti.

Su queste basi la Corte ha dichiarato la regolarità del conto giudiziale, rigettando di fatto la prospettazione ostativa della Procura. La decisione valorizza la correttezza sostanziale della gestione e della resa del conto, piuttosto che la forma originaria del documento depositato.

Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni proprio nella correttezza sostanziale del conto. La regolarità dichiarata esaurisce il giudizio, senza ulteriori statuizioni di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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