Proroga tecnica appalti pubblici ammessa al controllo preventivo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 169 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I decreti approvativi di atti di proroga tecnica di contratti pubblici già sottoposti a registrazione rientrano nel controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20/1994. Il riferimento normativo ai “contratti” deve essere interpretato come comprensivo degli atti negoziali unilaterali che incidono in senso modificativo su rapporti contrattuali assoggettati al vaglio della Corte, poiché l’esercizio del diritto potestativo di proroga produce un incremento della prestazione dovuta e un prolungamento del compenso. La proroga tecnica è ammissibile solo in presenza di circostanze eccezionali e oggettivamente non dipendenti dalla stazione appaltante, con procedura di gara già avviata. La registrazione può essere disposta per ragioni di continuità amministrativa quando il servizio sia indefettibile e presidi diritti fondamentali.

Il Fatto

Il Dipartimento Amministrazione penitenziaria – Provveditorato Regionale della Campania ha disposto con decreto la proroga tecnica di un contratto per la fornitura di derrate alimentari destinate al vitto dei detenuti negli istituti penitenziari campani. Il contratto originario, stipulato per il biennio 2022-2024 e già prorogato di un anno, giungeva a scadenza il 28.2.2025. La copertura finanziaria era assicurata dal budget 2025 per un importo superiore a cinquecentomila euro, comprensivo di IVA.

Il Magistrato istruttore ha formulato due rilievi: chiarire se fosse stata avviata la nuova procedura di gara e le ragioni del ritardo; trasmettere la documentazione comprovante la permanente titolarità dei requisiti generali in capo al contraente. L’Amministrazione ha risposto con note difensive, rappresentando la necessità di garantire senza soluzione di continuità l’alimentazione ai detenuti e il completamento della nuova gara, in fase di aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la questione della sottoponibilità a controllo dei decreti approvativi di proroga tecnica. L’art. 3, legge n. 20/1994 contiene un elenco tassativo di atti soggetti a controllo preventivo, che impone un’interpretazione rigorosa del dato letterale. Il testo richiama al comma 1, lett. g), i “decreti che approvano contratti”, locuzione che, secondo il Collegio, deve ricomprendere anche gli atti unilaterali modificativi di contratti già registrati.

La proroga tecnica è qualificata come esercizio di un diritto potestativo della stazione appaltante, cui corrisponde l’obbligo del contraente di eseguire le prestazioni alle medesime condizioni. Tale atto incide unilateralmente sulla sfera giuridica del privato, dilatando la durata del rapporto originario e incrementando la prestazione complessiva. Escludere simili decreti dal controllo significherebbe sottrarre al monitoraggio della Corte le modifiche in fase esecutiva, aprendo la via a un’elusione della disciplina dell’evidenza pubblica.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile, che già ammette al controllo i decreti approvativi di proroghe, rinegoziazioni e atti modificativi di contratti pubblici precedentemente registrati. La ratio del controllo è preservare la legalità delle scelte amministrative nella fase esecutiva, che non costituisce una “terra di nessuno”. L’art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 impone di considerare il valore complessivo dell’operazione negoziale, comprese le opzioni e i rinnovi, tanto nella scelta del contraente quanto nelle forme di controllo.

Nel merito, la Sezione rileva che la proroga tecnica è legittima solo se ricorrono presupposti rigorosi: carattere eccezionale, temporaneità, assenza di ritardi imputabili all’Amministrazione, avvenuto avvio della procedura di gara. Nel caso di specie, il bando è stato pubblicato solo in data 11.3.2025, dopo l’atto di proroga, e il ritardo appare riconducibile a un difetto di programmazione e a carenze di coordinamento tra livello centrale e periferico. Non costituisce evento imprevedibile l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti, risalente al 2023.

Tuttavia, la mancata registrazione produrrebbe la perdita di efficacia dell’atto di proroga, compromettendo l’erogazione del vitto carcerario. La Corte richiama il principio secondo cui i diritti fondamentali dei detenuti non sono annullati dalla restrizione della libertà personale, e l’interruzione del servizio metterebbe a rischio l’ordine pubblico negli istituti. Per ragioni di continuità amministrativa, la Sezione ammette al visto e alla registrazione il decreto, disponendone la pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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