Responsabilità erariale per aiuti di Stato: la Corte dei conti ha giurisdizione (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 4 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per l’erogazione di aiuti pubblici, la Corte dei conti ha giurisdizione per accertare se le risorse siano state erogate in regime di esenzione, senza pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno, riservata alla Commissione europea. Il giudice contabile può quindi verificare la sussumibilità degli aiuti nel Regolamento UE n. 702/2014 o nel regime de minimis, e se gli stessi andassero sottoposti a notifica preventiva ex art. 108 TFUE. La sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020 opera anche per la prescrizione di natura sostanziale, con effetto di 176 giorni. Non è invocabile l’immunità dei consiglieri regionali per atti di Giunta che costituiscono provvedimenti amministrativi.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio i componenti di due Giunte regionali della Valle d’Aosta e alcuni dirigenti dell’amministrazione regionale, chiedendo il risarcimento di un danno quantificato in euro 3.999.787,42. L’addebito riguarda l’approvazione delle deliberazioni n. 415/2018 e n. 1536/2018, con cui furono concessi contributi a fondo perduto a favore di un’associazione regionale di allevatori.
Secondo la Procura, tali contributi, formalmente qualificati come aiuti esentati ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014, avrebbero in realtà finanziato premi in denaro non riconducibili al regime di esenzione, in violazione dell’art. 24 del Regolamento e dell’art. 9 della legge regionale n. 17/2016. I convenuti si sono costituiti eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, la nullità dell’atto di citazione, la prescrizione e l’immunità ex art. 24 dello Statuto speciale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. La tesi difensiva secondo cui solo la Commissione europea potrebbe valutare la legittimità degli aiuti non è condivisibile. La Procura non chiede di accertare la compatibilità degli aiuti con il mercato interno, bensì la loro sussumibilità nel regime di esenzione invocato dalla Regione. Si tratta di una verifica fattuale che precede e non interferisce con la competenza esclusiva dell’Unione.
La Corte richiama la giurisprudenza della Cass. civ. Sez. I n. 33680 del 2023 e della Cass. civ. Sez. I n. 16843 del 2022, secondo cui ai giudici nazionali è consentito interpretare la nozione di aiuto di Stato sotto il profilo delle condizioni esonerative. Né è pertinente il richiamo all’art. 133 cod. proc. amm., poiché il giudizio erariale non è proposto da soggetti danneggiati dai provvedimenti regionali, ma dalla Procura contabile per danno erariale, materia estranea alla cognizione del giudice amministrativo.
Quanto all’immunità dei consiglieri regionali, le deliberazioni di Giunta n. 415/2018 e n. 1536/2018 sono provvedimenti amministrativi adottati in materie sottoposte a normativa sovranazionale e regionale, non atti di indirizzo politico. Esse esulano dal nucleo delle funzioni consiliari tutelato dall’art. 24 dello Statuto speciale. La Corte cost. n. 90/2022, richiamata dalle difese, non è pertinente.
Le eccezioni di nullità dell’atto di citazione sono respinte. Il rinvio all’invito a dedurre non compromette la corrispondenza richiesta dall’art. 87 c.g.c., poiché l’atto di citazione descrive autonomamente il nucleo essenziale del fatto. Quanto al difetto di chiarezza e sinteticità ex art. 5 c.g.c., la complessità tecnica della materia e la mole documentale giustificano l’estensione dell’atto.
Sulla prescrizione, il Collegio accoglie l’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile: la sospensione ex art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020 opera anche per i termini prescrizionali sostanziali, per 176 giorni. Anche assumendo come dies a quo la data della deliberazione, l’azione è tempestiva. Il dies a quo è comunque individuato nel momento dell’effettivo esborso. Le eccezioni ex art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20/1994 sono respinte, trattandosi di atti di competenza della Giunta. Il merito è rinviato a separata istruttoria.
Nota della Redazione
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