Accertamento contribuzione figurativa art 80 l 388/2000 in corso di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 117 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica rientrano anche le azioni di mero accertamento relative alle condizioni che la legge richiede per il sorgere del diritto a pensione o per le questioni ad essa funzionali, pur prescindendo dall’impugnazione di un provvedimento che conceda o neghi un trattamento pensionistico. Ne consegue che il dipendente ancora in servizio, che abbia presentato all’INPS domanda di riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 senza ottenere riscontro, ha un interesse attuale e concreto a ricorrere per l’accertamento del requisito sanitario. L’eccezione di carenza di interesse fondata sulla mancanza di una domanda di pensionamento è pertanto infondata.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Fondazione Policlinico Tor Vergata, agisce per l’accertamento della sussistenza della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento dell’incremento dell’anzianità figurativa di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Espone di essere affetto da plurime patologie, come attestato dalla documentazione medica e dalla relazione medico-legale di parte.
Dopo aver ottenuto il riconoscimento di un’invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa al 74%, in data 09.10.2024 il ricorrente presenta domanda di accertamento dello stato di invalidità civile e, in data 20.05.2025, domanda per l’attribuzione dei benefici previsti dalla norma, senza alcun riscontro. Chiede quindi, previo espletamento di CTU medico-legale, l’accertamento del requisito sanitario, con decorrenza dalla data accertata in giudizio. L’INPS eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale, non essendo il ricorrente ancora in quiescenza.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico esamina anzitutto la norma invocata. L’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 riconosce, a domanda dell’interessato, due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto con il possesso del requisito sanitario, entro il limite massimo di cinque anni, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa in misura superiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra. Il beneficio opera come copertura previdenziale fittizia e aggiuntiva, rilevante unicamente ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Passando all’eccezione pregiudiziale, il giudice la respinge. Nella giurisdizione contabile in materia pensionistica rientrano anche le azioni di mero accertamento relative alle condizioni richieste dalla legge per il sorgere del diritto a pensione o per le questioni ad essa funzionali, a prescindere dall’impugnazione di un provvedimento amministrativo.
Nel caso concreto il ricorrente, pur ancora in servizio, ha chiesto in via amministrativa all’INPS l’accredito della contribuzione figurativa senza ottenere riscontro e ha quindi adito il giudice per l’accertamento delle condizioni previste dalla norma. Il giudice ravvisa pertanto un interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso.
Nel merito, data la natura tecnica della questione, il giudice ritiene necessario acquisire un parere dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, per verificare la percentuale di invalidità ascrivibile al quadro morboso e, in particolare, se essa superi il 75% o sia riconducibile alle prime quattro categorie della tabella A. La consulenza è disposta previa visita medica, ove ritenuta necessaria, con facoltà delle parti di esibire memorie, perizie e certificazioni entro trenta giorni dalla notifica, di farsi assistere da un sanitario di fiducia e di nominare un c.t.p. Le spese sono riservate al definitivo.
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Nota della Redazione
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