Regolarità fiscale e durc: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. V n. 10665 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il contribuente impugni l’attestazione negativa di regolarità fiscale rilasciata dall’agente della riscossione in vista della partecipazione a una gara di appalto, la controversia non ha a oggetto la debenza di una pretesa impositiva, ma la correttezza dell’accertamento compiuto dall’amministrazione. In tale ipotesi il contribuente fa valere una posizione di diritto soggettivo alla verifica della propria regolarità fiscale, e non un interesse legittimo sorto in sede di procedura di gara. Ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, restando esclusa quella del giudice tributario, non venendo in questione l’impugnabilità di un atto impositivo ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

Il Fatto

La controversia ha a oggetto l’attestazione di irregolarità fiscale con cui l’agente della riscossione dava conto che il debito fiscale della società contribuente era pari o superiore alla soglia di 10.000,00 €. L’attestazione era stata richiesta in occasione di una gara di appalto bandita da una stazione appaltante pubblica.

La società sosteneva che l’attestazione fosse erronea, essendo in corso la rateazione del residuo debito tributario a seguito di istanza di sgravio, e che pertanto il credito residuo non potesse considerarsi esigibile. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado, ritenendo da un lato che la regolarità fiscale non potesse prescindere dal pagamento di tutte le rate e, dall’altro, che il sindacato sull’atto di certificazione spettasse al giudice amministrativo. La società ricorreva quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un vizio di ordine logico nella decisione impugnata. La Commissione regionale aveva prima operato una valutazione di merito sull’esigibilità del credito tributario e poi aveva negato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La Corte reputa logicamente e giuridicamente prevalente la parte della pronuncia con cui il giudice di appello ha declinato la propria potestas iudicandi: le considerazioni di merito ivi svolte sono pertanto rese ad abundantiam e non sono suscettibili di passare in cosa giudicata, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 31024 del 2019.

Nel merito del riparto, l’atto impugnato non manifesta alcuna pretesa impositiva delineata nei suoi presupposti, limitandosi ad attestare l’annotazione di un debito fiscale pari o superiore alla soglia indicata. L’impugnazione non contestava un credito tributario già oggetto di rateizzazione, ma l’erronea attestazione dell’agente della riscossione. Ne deriva che non viene in questione la debenza di un tributo e che è non pertinente il tema della impugnabilità di tale atto atipico ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 25480 del 2021, secondo cui nelle controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture la verifica della certificazione di regolarità contributiva appartiene alla cognizione del giudice amministrativo, trattandosi di giurisdizione incidentale, in quanto detta certificazione costituisce requisito di ammissione alla gara. La stessa pronuncia ha però ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario quando la domanda mira ad accertare la regolarità fiscale previa verifica dell’illegittimità delle verifiche compiute dall’amministrazione, facendo valere una posizione di diritto soggettivo e non un interesse legittimo.

Tale principio è applicabile alla fattispecie, poiché la ricorrente ha posto a base della pretesa l’illegittimità dell’accertamento compiuto dall’amministrazione in violazione delle regole di collaborazione, buona fede e affidamento di cui all’art. 10 della legge n. 212/2000. La Corte respinge altresì l’eccezione di difetto di interesse alla lite, rientrando tale requisito nei limiti interni della giurisdizione e dovendo il relativo controllo essere affidato al giudice che ne è munito. La sentenza è quindi cassata con riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti sono rimesse, con integrale compensazione delle spese in ragione del sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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