Spese elettorali sotto soglia: accertata la regolarità del rendiconto (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 12 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti spetta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese elettorali sostenute da liste e gruppi di candidati, nonché della regolarità della relativa documentazione, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. Il controllo si svolge su parametri normativi tipizzati: le spese dichiarate devono rientrare nelle tipologie dell’art. 11 legge n. 515/1993 e rispettare il limite dell’art. 13, comma 5, legge n. 96/2012. Quando entrambe le condizioni risultano soddisfatte, il Collegio accerta la regolarità del rendiconto e ne dispone la trasmissione agli organi interessati.
Il Fatto
In occasione della consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno 2024, con ballottaggio il 23 e 24 giugno 2024, il Comune di Sanremo rientra tra gli enti con popolazione superiore a 30.000 abitanti soggetti al controllo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito con decreto del Presidente della Sezione, ha assegnato l’esame istruttorio del consuntivo di una lista candidata.
La lista ha trasmesso la certificazione delle spese sostenute. Il rendiconto dichiara fonti di finanziamento per complessivi euro 4.969,56, tra risorse proprie, raccolte in occasione di cene o aperitivi di finanziamento, donazioni liberali e contributi di privati. Le spese ammontano a euro 4.154,74. Espletata l’istruttoria, il Collegio è stato convocato in camera di consiglio per l’esame collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento: l’art. 100, comma 2, della Costituzione, la legge n. 20/1994, la legge n. 515/1993 e la legge n. 96/2012. In particolare, l’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dal decreto-legge n. 149/2013 e dal decreto-legge n. 91/2014, attribuisce alla Sezione regionale di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione.
Il Collegio richiama gli indirizzi interpretativi della Sezione delle Autonomie, espressi con le deliberazioni n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG, sui profili sostanziali e organizzativi del controllo. Tali indirizzi costituiscono i parametri applicativi per l’esame dei rendiconti.
Sul piano istruttorio, il Collegio esamina la documentazione prodotta e la confronta con i parametri legali. Le spese dichiarate — produzione, acquisto e affitto di materiali per la propaganda; distribuzione e diffusione degli stessi; stampa, distribuzione e raccolta dei moduli e autenticazione delle firme; personale e prestazioni inerenti alla campagna — rientrano tutte nelle tipologie indicate dall’art. 11 legge n. 515/1993.
Il Collegio verifica altresì il rispetto del limite di spesa: le voci dichiarate non superano la soglia prevista dall’art. 13, comma 5, legge n. 96/2012. Soddisfatte entrambe le condizioni, il controllo si conclude con esito positivo.
Il Collegio accerta dunque la regolarità del rendiconto e dispone la trasmissione di copia della deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata, oltre all’inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.