Mobilità e vincoli assunzionali: la neutralità finanziaria è superata dalla sostenibilità (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 144 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per i comuni e le altre amministrazioni richiamate dall’art. 33 del d.l. n. 34 del 2019, convertito con l. n. 58 del 2019, la determinazione delle capacità assunzionali è soggetta alla regola della sostenibilità finanziaria, parametrata al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti. La neutralità finanziaria della mobilità, fondata sulla logica del turn over, non è più utilmente invocabile da tali enti: la mobilità, in entrata e in uscita, rileva come qualsiasi cessazione o assunzione ai fini del calcolo dell’indicatore di sostenibilità. Ove il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non renda compatibile l’utilizzo delle facoltà assunzionali disponibili, anche in chiave prospettica, l’ente deve astenersi dalle assunzioni programmate. La regola della neutralità finanziaria continua ad applicarsi solo alle amministrazioni che non ricadono nel perimetro dell’art. 33 del d.l. n. 34 del 2019.

Il Fatto

Il sindaco di un comune istante ha formulato una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo in merito all’applicazione dell’istituto della neutralità finanziaria in caso di attivazione di mobilità per interscambio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 del d.p.c.m. n. 325/1988. In particolare, l’ente ha chiesto se, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, attuato con il decreto del 17 marzo 2020, la neutralità finanziaria possa ritenersi conseguita ove la spesa complessiva del personale dipendente sia rispettosa del valore soglia stabilito dalla medesima disposizione, anche nel caso in cui il dipendente in ingresso sia inquadrato nella stessa area professionale ma con un livello economico differente derivante da attribuzione di livelli economici all’interno della stessa area.

La richiesta è stata trasmessa direttamente dall’ente, senza il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo che nella Regione Puglia non risulta concretamente operante.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha scrutinato i requisiti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, essa è stata ritenuta ammissibile perché sottoscritta dal sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è stata giudicata ammissibile nei soli limiti dell’interpretazione, in via generale ed astratta, dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, restando riservate all’amministrazione comunale le scelte concrete di impiego del personale.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il passaggio dal sistema del turn over al criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, basato su un parametro finanziario di flusso, flessibile e dinamico, rappresentato dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. La ratio della norma è di sollecitare l’ente alla cura della riscossione delle entrate e alla corretta definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Collegio ha poi esaminato l’incidenza del nuovo quadro normativo sulle procedure di mobilità. Ha richiamato l’art. 1, comma 47, della legge n. 311 del 2004 e l’art. 14, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, che, nella vigenza della regola del turn over, consentivano di considerare la mobilità neutrale rispetto ai saldi di finanza pubblica. La neutralità finanziaria, intesa in un’ottica di equilibrio consolidato, trovava fondamento proprio in tale regola.

Con l’entrata in vigore della disciplina del d.l. n. 34 del 2019, a partire dal 20 aprile 2020, il quadro è mutato. La neutralità finanziaria della mobilità non è più utilmente richiamabile per gli enti assoggettati all’art. 33. In caso di cessazione per qualsiasi causa, l’ente deve procedere a una nuova assunzione reiterando l’intera procedura e verificando la capacità di spesa derivante dal valore soglia. La regola del turn over e la connessa neutralità continuano ad applicarsi solo agli enti esclusi dal perimetro dell’art. 33 del d.l. n. 34 del 2019.

Il Collegio ha inoltre distinto il vincolo assunzionale (quando e in che misura assumere) dal vincolo di spesa (limiti alla spesa complessiva), rilevando che i due plessi normativi hanno ambiti applicativi diversi e che non è configurabile l’abrogazione implicita del secondo. Ha infine segnalato le previsioni del disegno di legge di bilancio per il 2025, che, ove confermate, introdurrebbero vincoli più stringenti a decorrere dal 2025. In conclusione, l’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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