Regressione tariffaria e recupero crediti ASL: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 3027 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie tra ASL e strutture sanitarie private accreditate che abbiano ad oggetto la regressione tariffaria e il recupero dei relativi corrispettivi, allorché la contestazione investa soltanto l’effettiva debenza delle somme, il come e il quando della loro applicazione, e non l’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria. In tale ipotesi l’ASL non agisce nell’esercizio di poteri autoritativi, ma compie atti paritetici iure privatorum destinati a incidere sull’entità del corrispettivo sulla base dei meccanismi previsti dall’accordo contrattuale. Il provvedimento amministrativo a monte, determinativo dei tetti di spesa, è assunto dal giudice come mero fatto e non come atto giuridico da valutare in termini di legittimità. Restano soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d. Lgs. n. 104/2010, le sole controversie in cui si coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un centro diagnostico e di terapia riabilitativa accreditato con il servizio sanitario nazionale e incorporante di due laboratori di analisi, ha impugnato le note con cui l’ASL ha comunicato la chiusura del procedimento di recupero del saldo amministrativo contabile dell’anno 2010 e ha intimato il pagamento di tre distinte somme, per complessivi importi riconducibili alla regressione tariffaria.

La società ha contestato il difetto di motivazione delle pretese creditorie, la non debenza della regressione, la violazione del principio di affidamento e l’irragionevolezza della sua applicazione a oltre dieci anni di distanza. L’ASL si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha proposto regolamento preventivo. La questione giunge così alla decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che le Sezioni Unite, con Cass. Sez. Un. n. 32265 del 21.11.2023, hanno già dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Muovendo da tale pronuncia, il Tribunale ricostruisce il riparto consolidato in materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate.

Il criterio discriminante è il tipo di potere esercitato dall’ASL. Richiamando Cass. Sez. U. n. 603 del 2005 e Cass. Sez. U. n. 10149 del 2012, il Collegio ricorda che i rapporti tra aziende sanitarie e strutture private, pur dopo il passaggio dal convenzionamento all’accreditamento, conservano natura di concessione di pubblico servizio. Le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi restano però devolute al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgono la verifica dell’azione autoritativa dell’amministrazione.

Nel caso esaminato le censure non attengono alla determinazione del tetto di spesa, alla rettifica della capacità operativa massima o alla suddivisione della spesa tra attività assistenziali. Esse riguardano le modalità e i tempi con cui la regressione tariffaria è stata disposta, contestando il come e il quando della sua applicazione, senza investire i provvedimenti a monte che hanno fissato i criteri di calcolo. In questo contesto l’ASL non esercita poteri discrezionali, ma opera sulla base dei meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale.

Gli atti tesi al recupero delle somme sono quindi qualificati come meri atti privatistici, con cui l’amministrazione manifesta la volontà di recuperare quanto ritiene dovuto, senza espressione di autoritatività. Il provvedimento determinativo dei tetti di spesa viene in rilievo come mero fatto, non come atto da sottoporre a sindacato di legittimità. La controversia appartiene dunque alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. La compensazione delle spese è giustificata dal fatto che il ricorso è stato depositato prima della citata pronuncia delle Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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