Vincolo convenzionale di destinazione religiosa e decadenza per costruzione della chiesa: permane sull’intera area (TAR Lombardia n. 4097 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di destinazione d’uso, apposto in una convenzione urbanistica stipulata contestualmente alla cessione di un’area da parte del Comune a prezzo di favore per finalità di interesse pubblico, grava sull’intera superficie ceduta e non solo sulla porzione materialmente destinata alla realizzazione dell’opera pubblica. Tale vincolo non decade per effetto dell’avvenuta costruzione dell’opera, ma permane finché sussiste l’interesse pubblico al mantenimento della destinazione impressa, potendo essere superato solo da una nuova disciplina introdotta in sede di pianificazione urbanistica. Si tratta di un vincolo conformativo del diritto di proprietà, giustificato dall’art. 42 Cost., che non integra gli estremi di una espropriazione sostanziale.
Il Fatto
Un istituto religioso, proprietario di un complesso immobiliare in Milano, chiedeva al Comune di stralciare una porzione dell’area dal piano dei servizi del PGT, al fine di dismettere la scuola ivi operante e destinare gli immobili a funzioni di interesse privato. L’area era pervenuta all’istituto per donazione dall’ente che l’aveva acquistata dal Comune nel 1956, con convenzione urbanistica che imponeva un vincolo di destinazione d’uso esclusivamente religioso sull’intera superficie. Il Comune respingeva l’istanza ritenendo il vincolo ancora in essere; l’istituto impugnava il diniego, deducendo la decadenza del vincolo per la porzione non interessata dalla chiesa, l’illegittimo affievolimento dell’affidamento e la violazione del diritto di proprietà.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia respinge il ricorso, esaminando prioritariamente il contenuto della convenzione e del contratto di cessione del 1956. Dalla loro lettura emerge che la cessione riguardava l’intera area, e non la sola porzione destinata alla chiesa, e che l’interesse pubblico sotteso all’operazione era volto a dare attuazione al PRG del 1953, che prevedeva l’insediamento di attrezzature religiose di cura e cultura. Il Collegio esclude che la costruzione della chiesa, completata nel 1959, abbia fatto venir meno l’interesse pubblico al mantenimento delle altre strutture (scuola e servizi abitativi) realizzate sulla restante porzione.
Quanto al prezzo di cessione, il TAR chiarisce che i prezzi di favore previsti dalla delibera di Giunta comunale del 1952 riguardavano sia le aree già urbanizzate (con uno sconto del 50 per cento) sia quelle non urbanizzate, e che per tutte le aree cedute a tali condizioni la delibera imponeva l’apposizione di un vincolo permanente di destinazione d’uso. La natura conformativa del vincolo esclude la violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo della Convenzione EDU e degli artt. 832 e 834 cod. civ., trattandosi di limite giustificato dalla funzione sociale della proprietà.
Il Collegio esclude altresì che le scelte pianificatorie e i titoli edilizi successivi abbiano manifestato una volontà del Comune incompatibile con la permanenza del vincolo, avendo sempre mantenuto destinazioni funzionali di interesse pubblico. Ne consegue l’infondatezza della censura relativa alla lesione dell’affidamento. Il TAR precisa infine che il vincolo non è perpetuo, potendo il Comune, in sede di pianificazione, dettare una nuova disciplina motivata che superi le previsioni convenzionali, qualora venga meno l’interesse pubblico al mantenimento dell’attuale destinazione.
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Nota della Redazione
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