Regressione tariffaria e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 3028 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di regressione tariffaria nei rapporti tra ASL e strutture sanitarie private accreditate, qualificabili come concessione di pubblico servizio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando abbiano ad oggetto la sola effettiva debenza dei corrispettivi, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A. Il riparto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, si fonda sulla distinzione tra controversie di contenuto meramente patrimoniale, riconducibili al binomio obbligo-pretesa, e controversie che investono l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, riconducibili al binomio potere-interesse. Sono devolute al giudice ordinario le censure che contestano le modalità e i tempi della regressione, nonché gli atti di recupero delle somme qualificabili come atti privatistici. In tali ipotesi il provvedimento amministrativo a monte, determinativo dei tetti di spesa, rileva come mero fatto e non come atto di cui sindacare la legittimità.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un laboratorio di analisi accreditato con il SSN, ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL ha definito la regressione tariffaria unica per l’anno 2020, riducendo il fatturato liquidabile rispetto a quello prodotto e trasmesso, con separata indicazione delle somme ritenute non liquidabili.

Con motivi aggiunti la società ha poi impugnato la nota di chiusura del procedimento di recupero e il presupposto atto di avvio. L’ASL si è costituita eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha aderito a tale eccezione, richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 21 novembre 2023, e ha chiesto la compensazione delle spese in ragione della novità dell’orientamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, condivisa dalla stessa ricorrente. Il criterio di riparto muove dalla qualificazione del rapporto tra azienda sanitaria e struttura privata accreditata come concessione di pubblico servizio, rispetto alla quale l’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010 devolve al giudice amministrativo, in via esclusiva, le controversie diverse da quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.

Le controversie di contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra concedente e concessionario, restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario quando la contrapposizione si schematizza nel binomio obbligo-pretesa e non assume rilievo un potere d’intervento dell’Amministrazione per la tutela di interessi generali. Viceversa, quando la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa sull’intera economia del rapporto, il conflitto si configura nel binomio potere-interesse e appartiene al giudice amministrativo.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità per cui rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa la determinazione del tetto di spesa, la rettifica in aumento della capacità operativa massima e la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, perché inerenti all’esercizio del potere di programmazione sanitaria. Per converso, in materia di regressione tariffaria la giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario quando la controversia ha ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario.

Nel caso di specie le censure non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione e stabilito i criteri di calcolo, ma contestano unicamente il come e il quando della regressione. L’ASL non agisce nell’esercizio di poteri autoritativi, ma compie atti paritetici, iure privatorum, incidenti sull’entità del corrispettivo in forza di meccanismi previsti nel contratto. A maggior ragione non sussiste la giurisdizione amministrativa sugli atti di recupero delle somme, qualificabili come meri atti privatistici.

Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. La circostanza che il ricorso sia stato depositato prima delle citate ordinanze delle Sezioni Unite giustifica la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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