Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Lombardia n. 328 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi davanti al giudice ordinario. Sussistono le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quando la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata e non risulta spontaneamente eseguita. Il giudicato deve essere attuato integralmente, anche per il rimborso delle spese legali. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione, è legittima la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e non ha diritto ad alcun compenso quando l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito per uno o più anni scolastici, hanno agito davanti al Tribunale di Lecco per ottenere il beneficio economico di euro 500 per ciascun anno, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Con sentenza il Tribunale ha riconosciuto il diritto e ha condannato l’Amministrazione a provvedere, oltre al rimborso delle spese legali. Poiché la pronuncia non è stata eseguita, gli interessati hanno proposto il presente giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato pacifico: l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecco ed è quindi ancora inadempiente. La vicenda processuale si incentra dunque sull’accertamento delle condizioni che legittimano l’ottemperanza.
Il giudice rileva che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria depositata in atti. Accerta inoltre che essa è stata notificata al Ministero, circostanza non contestata dalla difesa erariale.
Alla luce di tali risultanze, il Collegio ritiene soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Ribadisce quindi la fondatezza del ricorso.
L’Amministrazione è condannata a dare piena esecuzione alla sentenza, anche per il rimborso delle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore, entro i successivi centoventi giorni.
Il Collegio precisa che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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