Reiterazione abusiva di contratti a termine e danno comunitario presunto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13706 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE. Il ricorso ai criteri del licenziamento illegittimo è incongruo; può invece farsi riferimento alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo e un massimo. Ne deriva l’esonero del lavoratore dall’onere di provare il pregiudizio, salva la prova del maggior danno.
Il Fatto
Un dirigente medico ha lavorato presso una azienda sanitaria locale con vari contratti a termine di durata complessiva eccedente i trentasei mesi, ed è stato poi assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura selettiva indetta con legge regionale. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che aveva consentito l’assunzione, l’azienda ha comunicato il recesso dal rapporto.
Il lavoratore ha adito il giudice del lavoro chiedendo, in via gradata, l’illegittimità del recesso con reintegra e risarcimento, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna dell’azienda, in solido con la Regione, al risarcimento del danno. La vicenda è giunta in sede di legittimità dopo un giudizio di rinvio, con ricorso principale dell’azienda e ricorso incidentale del lavoratore.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale dell’azienda si articola in cinque motivi, tutti scrutinati dalla Corte. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili perché sollecitano una rilettura delle prove riservata al giudice di merito e introducono profili di fatto non emergenti dalla decisione impugnata, in violazione del principio di autosufficienza e del divieto di questioni nuove in sede di legittimità.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c. La decisione impugnata si è infatti pienamente conformata all’orientamento delle Sezioni Unite n. 5072 del 15.03.2016, secondo cui, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la misura dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 va letta in conformità al canone di effettività affermato dalla Corte di Giustizia UE.
Il quarto motivo è inammissibile per radicale carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. A seguito della cassazione della precedente decisione d’appello, la risoluzione del rapporto, divenuta legittima, ha prodotto i propri effetti senza necessità di alcuna statuizione giurisdizionale, rendendo la domanda di riduzione in pristino priva di interesse.
Il quinto motivo è infondato. La facoltà di disporre la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il giudice del rinvio, cui la causa sia rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo e può legittimamente pervenire alla compensazione integrale.
Il ricorso incidentale è dichiarato integralmente inammissibile. Il primo motivo è carente di specificità ex art. 366 c.p.c., poiché il difetto di titolarità del diritto controverso attiene al merito e non alla legittimazione ad causam, risultando comunque esclusa nel merito la responsabilità della Regione. Il secondo motivo è generico e non si confronta con gli orientamenti che escludono una responsabilità per illecito costituzionale e quella del datore che abbia conformato la propria condotta a una legge poi dichiarata incostituzionale.
Nota della Redazione
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