Giudizio di rinvio, limiti del giudicato e risarcimento ai medici specializzandi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13705 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decisione rescindente della Corte di cassazione non integra un giudicato in ordine all’an e al quantum della pretesa, perché la sua pronuncia si esaurisce sui profili esaminati e dichiara assorbita ogni ulteriore questione. La censura motivata anche in ordine a uno solo degli elementi della fattispecie — fatto, norma ed effetto giuridico — riapre la cognizione sull’intera statuizione, impedendo la formazione del giudicato interno. Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in cassazione, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, e la sua cognizione può avvenire mediante le relazioni e le massime ufficiali. Nei confronti della parte rimasta estranea al ricorso per cassazione e non destinataria dell’impugnazione, il giudizio non può proseguire: la sentenza che abbia statuito in suo favore va cassata senza rinvio.

Il Fatto

Numerosi medici, già iscritti a scuole di specializzazione, hanno chiesto il riconoscimento dell’adeguato compenso per il periodo di formazione, deducendo il tardivo recepimento delle direttive unionali. Dopo una prima sentenza d’appello, annullata con rinvio, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 721/2019, ha accolto le domande di quattro di essi, respingendo quella relativa al corso di igiene e medicina preventiva, non compreso nell’elenco della direttiva CEE 75/362.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i medici e, in via successiva, le Amministrazioni intimate. La questione centrale attiene ai limiti del giudizio di rinvio e alla portata del giudicato formatosi sulle posizioni non coinvolte dalla prima impugnazione.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso principale la Corte ribadisce il principio di unicità del processo di impugnazione: dopo la notifica della prima impugnazione, ogni altra va proposta in via incidentale, ma la forma non è essenziale, poiché il ricorso successivo si converte comunque in ricorso incidentale. I medici lamentavano che il giudice di rinvio avesse proceduto a un novum iudicium sull’intera controversia, violando giudicati interni già formatisi.

La Corte ritiene il motivo infondato. La precedente decisione rescindente si era pronunciata solo su due profili — la legittimazione passiva dei Ministeri e l’estinzione per prescrizione — dichiarando espressamente assorbita ogni ulteriore questione. Essa, pertanto, non poteva integrare un giudicato sull’an né sul quantum dell’indennizzo. Viene richiamata la figura della minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno: la censura su uno solo degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto riapre la cognizione, imponendo al giudice di verificare la norma applicabile.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte accoglie il primo motivo. Ricorda che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, in coerenza con la funzione nomofilattica e con il divieto del ne bis in idem. Poiché il soggetto rimasto intimato non aveva impugnato la precedente sentenza d’appello, il giudizio nei suoi confronti non poteva proseguire: la statuizione che lo riguarda va cassata senza rinvio.

È invece infondato il secondo motivo incidentale. Il giudice di rinvio si è conformato al principio consolidato secondo cui il diritto al risarcimento da inadempimento della direttiva 82/76/CEE spetta anche agli iscritti anteriormente al 1982-1983, ma solo dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, purché si tratti di specializzazione comune agli Stati membri. La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del 3 marzo 2022, C-590/20 e le successive pronunce di legittimità. Il ricorso principale e il secondo motivo incidentale sono respinti; le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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