L’ottemperanza per il mancato pagamento della retribuzione professionale docenti supplenti (TAR Liguria n. 955 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato, l’amministrazione intimata che si limiti a dichiarare l’avvenuto inserimento del nominativo del creditore nel sistema informatico SIDI, omettendo di fornire la prova del pagamento, non dimostra l’avvenuta ottemperanza. La mera prospettazione della messa “in liquidazione” non integra l’adempimento dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato. L’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, legittima l’accoglimento del ricorso e l’ordine all’amministrazione di provvedere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente supplente, agiva innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti per il lavoro svolto in forza di supplenze brevi e temporanee negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Avendo l’amministrazione omesso di provvedere al pagamento delle somme dovute, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di nominare un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio, rappresentando l’inserimento del nominativo del ricorrente nel sistema informatico e la sua attuale condizione “in liquidazione”.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha constatato l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata circa il diritto fatto valere dal ricorrente, nonché l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Collegio ha poi rilevato l’omessa dimostrazione dell’avvenuto pagamento. La mera indicazione dell’inserimento del nominativo nel sistema SIDI e della sua messa “in liquidazione” non è stata ritenuta sufficiente a comprovare l’esecuzione della sentenza, gravando sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento.
Conseguentemente, il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia, mediante il pagamento delle somme oggetto di condanna, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30. Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dei difensori antistatari, richiamando il principio di assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari (Cons. di St., III, 25.3.2016, n. 1247).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.