Esclusione del socio non estingue il rapporto di lavoro con la cooperativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14666 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore dell’art. 1, l. n. 142/2001, anteriore alla novella recata dall’art. 9, l. n. 30/2003, il permanere della qualità di socio in capo al socio lavoratore di una cooperativa non costituisce presupposto essenziale del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, instaurato tra il socio e la cooperativa stessa. Dopo l’esclusione del socio dalla compagine sociale può dunque proseguire la sua collaborazione autonoma o il rapporto di lavoro subordinato. La critica del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito è sindacabile in cassazione nei ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che postula l’indicazione del fatto storico omesso, del dato testuale o extratestuale che lo prova, del come e del quando esso fu discusso e, soprattutto, della sua decisività.
Il Fatto
La società cooperativa, cessionaria di azienda, riceve dall’INPS un avviso di addebito per contributi omessi in un arco pluriennale, riferiti a due socie lavoratrici estromesse dalla compagine sociale. La Corte d’appello di Catania, in un separato giudizio, aveva ritenuto l’esclusione inidonea a incidere sulla continuità del rapporto di lavoro e aveva condannato la cessionaria al pagamento delle retribuzioni maturate.
La Corte d’appello dell’Aquila, riformando la pronuncia di primo grado, rigetta l’opposizione all’avviso di addebito. La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi denunciano violazione degli artt. 474 c.p.c. e 2909 c.c., degli artt. 1206 e 1217 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e omessa motivazione su fatti decisivi: la mancata qualificazione come subordinato del rapporto, il rifiuto delle lavoratrici di riprendere l’attività dopo la reintegra cautelare poi travolta, il rifiuto di sottoscrivere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa imposti dalla delibera sociale del 2002.
La Corte li dichiara inammissibili. Le censure, a dispetto del richiamo a violazioni sostanziali e processuali, mirano a sovvertire l’autonomo accertamento di fatto dei giudici di seconde cure sulla permanenza, dopo l’esclusione, di un rapporto di lavoro subordinato e sulla sua opponibilità alla cessionaria per effetto della cessione di azienda. Si tratta di questioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che la critica del giudizio di fatto postula, nel rispetto degli artt. 366, nn. 4 e 6, c.p.c., l’indicazione del fatto storico omesso, del dato testuale o extratestuale che ne prova l’esistenza, del come e del quando fu discusso tra le parti e della sua decisività, intesa come idoneità a condurre, di per sé, a un diverso giudizio, secondo il principio di Cass. S.U. n. 8053 del 2014. Nel caso concreto proprio la decisività difetta: le circostanze addotte non potrebbero non essere ponderate con quelle risultanti dalla sentenza della Corte d’appello di Catania, di cui i giudici territoriali hanno tenuto conto per affermare la persistenza del rapporto dopo la delibera di estromissione.
Il quarto motivo è infondato. La Corte dà continuità al principio per cui, nel vigore dell’art. 1, l. n. 142/2001, la qualità di socio non è presupposto essenziale del rapporto di lavoro con la cooperativa, che può proseguire dopo l’esclusione (Cass. n. 3138 del 2015). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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