Reiterazione dell’ordine demolitorio e diniego tacito di sanatoria (TAR Puglia n. 1046 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ordinanza con cui il Comune reitera un precedente ordine demolitorio adottata dopo la formazione del diniego tacito di sanatoria, ai sensi dell’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001, sull’istanza presentata dal privato. La comunicazione di parere contrario resa in sede procedimentale, in quanto atto endoprocedimentale, non costituisce provvedimento conclusivo e non è idonea a impedire la formazione del diniego tacito. Il privato non può far valere, avverso l’ordine demolitorio, censure sulla sanabilità delle opere che avrebbe dovuto proporre contro il diniego di sanatoria divenuto inoppugnabile. È esclusa l’ammissibilità di sanatorie parziali di un intervento unitario.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano ha reiterato i precedenti ordini di ripristino dello stato dei luoghi, già impartiti con due distinte ordinanze del 2014 e del 2019 e rimasti inadempiuti. L’atto impugnato richiama la necessità di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio e in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il ricorrente aveva presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune aveva espresso parere contrario su parte delle opere per contrasto con le previsioni del PRG. Con il ricorso il privato ha dedotto l’illegittimità dell’ordine demolitorio per essere stato adottato in pendenza del procedimento di sanatoria, oltre all’assentibilità delle opere sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, all’errata qualificazione delle stesse e all’illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio formulata in udienza per la pretesa necessità di proporre motivi aggiunti avverso la comunicazione di avvio del procedimento di diniego del permesso in sanatoria. La comunicazione è atto endoprocedimentale e quindi non lesivo, alla quale potrebbe non seguire alcun provvedimento. Il deposito è inoltre tardivo e la fattispecie risulta ormai definita dai provvedimenti taciti ed espressi già intervenuti.

Nel merito, il Tribunale esamina la censura di illegittimità dell’ingiunzione per essere stata adottata in pendenza del procedimento di sanatoria. L’istanza era stata presentata nell’aprile 2019; l’ordine sanzionatorio è stato adottato nel dicembre 2021, quindi in data successiva alla formazione del diniego tacito ai sensi dell’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001. Il richiamo alla nota con cui il Comune aveva reso parere contrario è privo di pregio: si tratta di atto interno con valenza endoprocedimentale, inidoneo a fungere da provvedimento conclusivo.

Quanto alle censure sull’assentibilità delle opere, il Collegio rileva che il diniego tacito di sanatoria non è stato contestato. Il ricorrente non può far valere oggi doglianze che avrebbe dovuto proporre avverso un diniego ormai definitivo. Anche nel merito le doglianze non sono fondate: per consistenza, le opere costituiscono interventi di nuova costruzione per i quali era necessario un titolo edilizio mancante, come attestano le relazioni dei sopralluoghi della Polizia Municipale, non contestate con prova contraria.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’art. 36 citato ha riguardo all’intervento abusivo nella sua interezza e non alla singola opera, con la conseguenza che l’interessato deve scegliere tra l’integrale ripristino e l’istanza riferita alla totalità dell’intervento (Cons. Stato, sez. VI, n. 6235 del 2021). L’area è soggetta a vincoli paesaggistici e gli interventi avrebbero richiesto il preventivo titolo paesaggistico, nella specie mancante.

Non si applica il d.P.R. n. 31/2017, poiché gli abusi sono stati iniziati nel 2014 e ultimati in pendenza del sequestro dell’area, prima dell’entrata in vigore della norma invocata. Infine, la sanzione pecuniaria costituisce legittima conseguenza dei precedenti e definitivi ordini demolitori, dei quali l’atto impugnato è mera reiterazione. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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