Accesso civico generalizzato ai laboratori privati che svolgono attività di pubblico interesse (TAR Puglia n. 1166 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi privati inseriti nell’elenco ministeriale dei soggetti autorizzati alla diagnosi molecolare per SARS-CoV-2 svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, poiché i dati pandemici da essi rilevati confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione epidemiologica. Essi sono pertanto destinatari degli obblighi di trasparenza e dell’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Il diritto spetta a chiunque, a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra informazione richiesta e situazione individuale, e non richiede motivazione. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo del laboratorio di consentire l’accesso nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Fatto

Una ricorrente presentava in data 23 novembre 2023 un’istanza di accesso civico generalizzato a un laboratorio di analisi chimico-cliniche, volta a conoscere la data di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus inviati alle ASL della Regione di appartenenza. Il laboratorio non adottava alcun provvedimento di riscontro.

La ricorrente agiva quindi davanti al TAR Puglia per l’accertamento del diritto all’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e per la condanna all’ostensione; in via subordinata, ove fosse ritenuto applicabile il rito dell’art. 117 c.p.a., per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama un proprio precedente del 26 luglio 2023, n. 968, reso su analoga vicenda, e la giurisprudenza amministrativa prevalente, tra cui la sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 3828 del 18 giugno 2024 e la sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 384 del 6 maggio 2024.

Il nodo è l’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende tali obblighi agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, i laboratori eseguono i test RT-PCR che confluiscono nella piattaforma predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici. La ricorrente ha dimostrato l’inserimento del laboratorio nel ristretto elenco dei soggetti autorizzati, previa indicazione regionale, alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori.

Non è perciò revocabile in dubbio, secondo il Collegio, che i laboratori pongano in essere un’attività di produzione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni: tramite lo svolgimento dei test viene effettuato il rilevamento dei dati pandemici, con attività di indubbia valenza pubblica. Non essendo contestata l’entità del bilancio, decisivo è che le informazioni attengano ad attività di pubblico interesse, come tale soggetta ad accesso.

Il Collegio afferma che l’accesso civico: spetta per sua natura a prescindere da un interesse difensivo e dal collegamento tra documento e situazione individuale; può essere esercitato senza alcuna motivazione; va riconosciuto in quanto inerente all’esercizio privato di pubbliche funzioni o comunque di pubblico interesse. Il ricorso è dunque accolto nei confronti del laboratorio, con dichiarazione dell’obbligo di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione nel termine di trenta giorni. Le spese sono compensate per giusti motivi, anche nell’ottica di un equo bilanciamento degli interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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