Acquisizione sanante ex art. 42-bis limitata alle sole aree effettivamente occupate (TAR Puglia n. 1170 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 può avere ad oggetto esclusivamente le porzioni del bene immobile delle quali l’amministrazione risulti in concreto in possesso e delle quali sia certa la ricomprensione nell’opera pubblica alla data di adozione del provvedimento. Il provvedimento ablatorio sui generis, privo di efficacia retroattiva, non può determinare una utilità potiore rispetto a quella conseguibile con una formale espropriazione ex ante. Non è pertanto ammesso alcun favor per la pubblica amministrazione nella perimetrazione delle aree da acquisire, in danno del privato già vittima dell’occupazione illegittima, qualificata come extrema ratio dalla Corte costituzionale n. 71 del 2015.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari indivisi di suoli nel Comune di Castellana Grotte, impugnavano il decreto n. 1 del 16 maggio 2022 con cui il Responsabile del settore Urbanistica aveva disposto l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 di due particelle, per complessivi mq. 686, destinati alla realizzazione di un immobile denominato “Mercato Coperto”.
La vicenda espropriativa si protraeva da oltre quarant’anni senza che l’iter fosse mai concluso con un formale decreto di esproprio. I ricorrenti censuravano la violazione e il malgoverno dell’art. 42-bis, l’eccesso di potere per sviamento, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, lamentando che il provvedimento ricomprendesse superfici rimaste di loro proprietà ed escludesse altre aree invece da acquisire.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua l’oggetto della controversia nell’esatta perimetrazione delle porzioni suscettibili di espropriazione sanante. L’istituto consente all’autorità che utilizza un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento espropriativo o dichiarativo della pubblica utilità, di acquisirlo non retroattivamente al patrimonio indisponibile, previa valutazione degli interessi in conflitto e corrispondendo un indennizzo.
Il Collegio sottolinea che il “bene immobile” oggetto di occupazione sine titulo deve essere correttamente individuato. L’amministrazione può “sanare” soltanto le porzioni di cui risulti in concreto in possesso e delle quali sia certa la ricomprensione nell’opera pubblica. Il provvedimento ex post non può attribuire alla P.A. un vantaggio maggiore di quello che sarebbe derivato da un provvedimento formale ex ante.
Richiamando la Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 5 dicembre 2023, il Tribunale ricorda che il proprietario illegittimamente occupato è vittima della violazione dell’art. 1, prot. n. 1, CEDU e perde tale status solo con l’acquisizione. Non trovano spazio, dunque, espropriazioni ampliative o in re dubia a favore dell’amministrazione. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 71 del 2015 conferma la natura di extrema ratio dell’istituto, con esclusione di ogni favor nella perimetrazione.
La decisione si fonda sulla verificazione disposta dal Collegio. Quanto alla particella n. 1350, il verificatore ha concluso che essa è esterna al corpo di fabbrica, non trasformata né occupata, di proprietà dei ricorrenti: non va inclusa. Quanto alla particella n. 3205, solo la porzione indicata dal retino “E” è stata effettivamente utilizzata per il mercato coperto; il resto è rimasto nel possesso esclusivo dei ricorrenti. Infine, l’ampliamento della viabilità ha interessato mq. 235, dei quali va disposta l’acquisizione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti nei sensi in motivazione e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.