Verifica di anomalia: motivazione per relationem e attendibilità complessiva dell’offerta (TAR Sicilia n. 1046 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di esito positivo della verifica di anomalia dell’offerta non sussiste un obbligo di motivazione analitica e puntuale: è sufficiente che il provvedimento di aggiudicazione motivi per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente. La circostanza che il sub-procedimento si sia articolato in una pluralità di richieste di chiarimenti non ne inficia la legittimità, ma semmai conferma l’approfondimento dell’esame. Il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica ed è espressione di un potere tecnico-discrezionale insindacabile nel merito, salvo errore o irragionevolezza macroscopica. La verifica compete al RUP e non alla commissione di gara, il cui eventuale giudizio negativo è assorbito dalla valutazione conclusiva del responsabile del procedimento.

Il Fatto

Una società di ingegneria e costruzioni impugnava dinanzi al TAR Sicilia l’aggiudicazione definitiva di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di demolizione dell’ex aerostazione passeggeri di un aeroporto siciliano. L’aggiudicataria aveva conseguito il punteggio più elevato grazie a un ribasso del 29,52% sulla componente economica e del 40% sui tempi di progettazione ed esecuzione.

La ricorrente deduceva, in primo luogo, che il procedimento di verifica dell’anomalia non sarebbe stato formalmente concluso con una motivazione sull’esito positivo, essendo stata adottata la proposta di aggiudicazione senza valutazione dei rilievi in precedenza espressi dalla commissione. Contestava poi l’ambiguità dell’offerta tecnica, la modifica della stessa in sede di giustificazioni e la sottostima dei costi della manodopera e dei noli. Chiedeva l’annullamento, l’aggiudicazione in proprio favore e, in subordine, il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola secondo cui, in caso di esito positivo della verifica di anomalia, l’obbligo di motivazione analitica opera solo quando l’amministrazione esprima un giudizio negativo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale osserva che è sufficiente la motivazione per relationem alle giustificazioni del concorrente.

Quanto all’articolazione del sub-procedimento in più richieste di chiarimenti, il TAR esclude che l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 imponga un divieto di approfondimenti successivi. Prevale il rispetto del contraddittorio, funzionale anche all’interesse pubblico all’individuazione del miglior offerente. La competenza a concludere la verifica spetta al RUP, non alla commissione: l’esito negativo espresso da quest’ultima è legittimamente assorbito dalla valutazione conclusiva del responsabile del procedimento.

Nel merito dell’offerta tecnica, il Tribunale ritiene legittima l’indicazione in termini generali delle diverse tecniche di demolizione, con individuazione della specifica solo nella successiva fase di progettazione esecutiva. La sostituzione, per gli impalcati in C.A.P., della tecnica a sega o filo diamantato rispetto al robot demolitore rientra tra le scelte tecniche e imprenditoriali dell’aggiudicataria. L’espressione “ove tecnicamente possibile” non rende indeterminata l’offerta, ma costituisce rinvio agli accertamenti della fase esecutiva.

Sui costi della manodopera, il Collegio ribadisce che la valutazione di anomalia ha natura globale e sintetica. La contraddizione tra noli “a caldo” e noli “a freddo” è stata spiegata come mero refuso nel format. Ricompresi i costi dell’operatore nei noli, gli scostamenti risultano fisiologici e assorbiti nella considerazione complessiva. Emblematica della congruità è la circostanza che il costo complessivo della manodopera, pur a fronte di minori giorni di lavoro, è stato riproposto in termini praticamente coincidenti, grazie a un maggior numero di turni e agli oneri per lavoro straordinario e festivo.

Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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