Reiterazione del vincolo espropriativo e indennizzo dovuto al proprietario (Cass. civ. Sez. I n. 11767 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di vincoli scaduti preordinati all’espropriazione, o sostanzialmente espropriativi, integra un’attività legittima della pubblica amministrazione e non un fatto illecito. Da tale attività deriva il diritto del proprietario a un indennizzo, e non al risarcimento del danno. L’amministrazione è tenuta, già nella fase di reiterazione, a una specifica ed esaustiva indagine sulle singole aree, al fine di determinare l’indennizzo quantomeno in via presuntiva. Il privato non è gravato dalla prova rigorosa del pregiudizio subito, poiché l’indennizzo è dovuto secondo un meccanismo sostanzialmente automatico.
Il Fatto
Due comproprietarie convenivano in giudizio il Comune deducendo che un proprio terreno, situato in pieno centro abitato, era stato assoggettato a vincoli sostanzialmente espropriativi prima dal piano di fabbricazione e poi dal piano regolatore generale. Per oltre venticinque anni il Comune aveva vincolato l’area senza mai espropriarla, con la conseguenza che il fondo restava inalienabile e i proprietari non percepivano alcuna indennità.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello, in riforma, rigettava la pretesa delle attrici. Avverso tale decisione le soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte distingue il potere conformativo della pubblica amministrazione, che non dà luogo ad alcun indennizzo, dai vincoli preordinati all’espropriazione, per i quali l’indennizzo è invece dovuto. Il carattere conformativo non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dai requisiti oggettivi dei vincoli: sono tali quelli inquadrabili nella zonizzazione del territorio, che incidono su una generalità di beni e su una pluralità indifferenziata di soggetti.
I Piani di edilizia economica e popolare — rilevanti per alcune delle particelle — hanno natura conformativa. Essi costituiscono veri e propri piani di zona, equivalenti ai piani particolareggiati di lottizzazione, e non possono ritenersi in contrasto con il piano regolatore generale, del quale rappresentano attuazione o variante. Per tali aree, dunque, l’indennizzo è escluso in base ai limiti indicati dalla Corte costituzionale n. 179 del 1999.
Quanto alle aree destinate a verde pubblico e sede stradale, la Corte conferma la qualificazione di vincolo preordinato all’esproprio: la destinazione a verde attrezzato preclude ai privati ogni forma di trasformazione del suolo e rimette l’intervento all’iniziativa pubblica.
Sul terzo motivo la Corte accoglie. Il giudice d’appello aveva rigettato la richiesta di indennizzo ritenendo non provato il pregiudizio. In realtà l’art. 39 d.P.R. n. 327/2001 non collega il riconoscimento dell’indennizzo al rigido onere della prova dell’art. 2697 c.c., in ragione della funzione riequilibratrice rispetto al provvedimento che reitera il vincolo. L’indennità è dovuta sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico, tipico della responsabilità da atto legittimo, e la sua quantificazione, ove demandata al giudice, va vagliata anche prescindendo dalle prospettazioni delle parti.
Il secondo motivo,articolato nella declinazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. pen. previgente alla riforma del 2012, è dichiarato inammissibile: le ricorrenti non avevano indicato il fatto storico omesso né riportato il contenuto della relazione di consulenza tecnica. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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