Redditometro, presunzione e onere della prova sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 11769 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo redditometrico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali applicabili ratione temporis, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova in ordine all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva. È pertanto legittimo l’accertamento fondato su tali indici, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Il giudice di merito che ritenga gravare sull’Ufficio la prova dei criteri di determinazione del reddito e la motivazione degli avvisi, annullando gli atti impositivi, si discosta da tale principio.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato, con separati ricorsi, due avvisi di accertamento sintetico emessi ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, relativi all’IRPEF degli anni di imposta 2007 e 2008. La Commissione tributaria provinciale, previa riunione, ha accolto i ricorsi.

La decisione è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Il giudice di appello ha ritenuto che, avendo il redditometro natura di presunzione semplice, l’onere della prova gravasse sull’Ufficio, il quale avrebbe utilizzato acriticamente lo strumento imputando al contribuente il 100% di un’autovettura di proprietà esclusiva del coniuge separato e il 100% di un immobile in realtà posseduto al 50%. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione su sette motivi; il contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente il terzo, il quinto e il settimo motivo, tutti vertenti sulla corretta interpretazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, dichiarandoli fondati. Il secondo, il quarto e il sesto motivo, tesi alla declaratoria di nullità della sentenza per motivazione apparente, sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili; il primo è stato respinto nel merito, non ravvisandosi alcuna pronuncia extra petita.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la determinazione con metodo sintetico, basata sugli indici dei decreti ministeriali, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. È quindi legittimo l’accertamento fondato su di essi, mentre spetta al contribuente, posto nella condizione di difendersi, dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. A sostegno sono citate Cass. n. 2893 del 31.01.2024 e Cass. n. 27811 del 31.10.2018.

La sentenza impugnata si è discostata da tale assetto. La C.T.R. aveva posto a carico dell’Ufficio la prova dei criteri di determinazione del reddito e la motivazione degli avvisi, annullando integralmente gli atti impositivi perché ritenuti non motivati. Tale esito non tiene conto del fatto che gli errori nella determinazione dei beni-indice — l’autovettura di proprietà esclusiva del coniuge e la quota erroneamente considerata al 100% anziché al 50% — erano stati riconosciuti dall’Ufficio e che sussistevano altri beni-indice il cui possesso, malgrado la decurtazione, rendeva comunque legittima la rideterminazione del reddito con il metodo sintetico.

Ne è derivata la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda al riesame adeguandosi ai principi indicati e regoli le spese processuali del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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