Trasferimento postale: l’accordo collettivo non esonera dalla prova delle esigenze (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21343 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rispetto di un accordo collettivo che predetermini le modalità dei processi di riequilibrio dell’organico non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare le ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il singolo trasferimento, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., nel testo ratione temporis applicabile. L’autonomia collettiva non può sottrarsi al rispetto di norme inderogabili e non può integrare, di per sé, la prova richiesta dalla legge. La sola previsione pattizia delle procedure da seguire resta insufficiente a giustificare il provvedimento datoriale, che deve trovare riscontro in elementi rappresentativi della effettiva realtà aziendale.
Il Fatto
La società ha riammesso in servizio la lavoratrice, in esecuzione di una pronuncia che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e ha contestualmente disposto il suo trasferimento presso una sede situata in altra regione, deducendo l’impossibilità di impiegarla nella sede di provenienza per assenza di posti disponibili.
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda. La Corte d’appello, in riforma, ha dichiarato illegittimo il trasferimento e ha ordinato l’assegnazione della lavoratrice a un ufficio della sede originaria o della relativa filiale, ritenendo non provate le necessarie ragioni tecniche, organizzative o produttive. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 41 Cost., dell’art. 2103 cod. civ., dell’Accordo del 14 febbraio 2014 e dell’art. 38 c.c.n.l. del 2011, in relazione all’art. 2697 cod. civ. La ricorrente sostiene che l’accordo costituisca una modalità concordata per fronteggiare lo squilibrio occupazionale e che la situazione di eccedentarietà ivi accertata sia di per sé idonea a integrare la ragione tecnica, organizzativa e produttiva, con piena autosufficienza probatoria.
La Corte dichiara il motivo inammissibile, richiamando le ragioni già espresse nella propria ordinanza n. 25303 del 2022, resa in un separato procedimento e relativa, sia pure incidenter tantum, al medesimo provvedimento di trasferimento. Il ricorso non confuta in modo specifico le argomentazioni della Corte di merito, secondo cui il rispetto dell’accordo non esonera la società dalla prova delle ragioni legittimanti il singolo trasferimento, dovendosi leggere la disciplina pattizia con quella, di fonte superiore, dell’art. 2103 cod. civ. e con quella del c.c.n.l. per la disciplina generale dell’istituto.
La società non ha inoltre dimostrato la condizione di eccedentarietà presso gli uffici ubicati nelle regioni non comprese nell’allegato richiamato. Gli stessi testimoni hanno ammesso che gli elenchi trimestrali offrono una rappresentazione statica del dato occupazionale e non rispecchiano la dinamica della copertura degli uffici nemmeno nel breve periodo. Il trasferimento risulta disposto secondo il risultato generato dal sistema informatico, senza riscontro sul numero dei lavoratori, sulle piante organiche e sulla effettiva realtà delle strutture.
Le critiche della ricorrente si concentrano esclusivamente sull’accordo, senza confrontarsi con la statuizione che sorregge la decisione di appello: la mancanza di prova, data l’insufficienza delle sole previsioni pattizie, inficiate nella loro esaustività alla luce delle prove testimoniali. La Corte ricorda di aver già affermato, in materia di trasferimento di dipendenti postali, che il rispetto di accordi analoghi non esonera la società dalla prova delle ragioni legittimanti il singolo trasferimento (Cass. n. 1597 del 2016; Cass. n. 6407 del 2017; Cass. n. 11180 del 2019), non potendo l’autonomia collettiva sottrarsi al rispetto di norme inderogabili (Cass. n. 4989 del 2014).
Il ricorso è dunque inammissibile. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza. L’inammissibilità costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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