Relazione di fine mandato e calcolo dei sessanta giorni per elezioni rinviate (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 94 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rinvio delle elezioni dei consigli comunali disposto dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.L. 26/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 59/2020, la Sezione regionale di controllo dubita che il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, previsto dall’art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011, debba essere calcolato a ritroso dalla scadenza dei cinque anni di mandato decorrenti dalle precedenti elezioni ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.lgs. n. 267/2000. La finalità informativa e di accountability della relazione, volta a rendere conoscibile agli elettori l’attività dell’amministrazione uscente, orienta verso il calcolo del termine a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni, secondo il principio già enunciato da Sezione Autonomie n. 15/2023 in ipotesi di elezioni anticipate. Ravvisati rilevanti elementi di incertezza applicativa su una questione di interesse generale, la Sezione rimette gli atti al Presidente della Corte per l’eventuale deferimento alle Sezioni Riunite in sede di controllo o alla Sezione delle Autonomie.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune piemontese, proclamato eletto in una tornata elettorale posticipata per effetto delle misure emergenziali legate alla crisi pandemica, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in materia di contabilità pubblica. Il quesito riguarda i tempi e i contenuti della relazione di fine mandato disciplinata dall’art. 4, D.lgs. n. 149/2011.
Il rinnovo elettivo è previsto nella primavera 2026, quindi oltre la naturale scadenza del mandato. Il Sindaco prospetta due soluzioni alternative: calcolare i sessanta giorni a ritroso dalla data delle prossime elezioni, così includendo nella relazione anche i dati contabili dell’esercizio 2025; oppure calcolarli dalla scadenza quinquennale, con riferimento ai soli dati del periodo 2020-2024.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara preliminarmente ammissibile il quesito sotto il profilo soggettivo, essendo la richiesta pervenuta a firma del Sindaco e per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Quanto al profilo oggettivo, la relazione di fine mandato rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché costituisce strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa e presidio del coordinamento della finanza pubblica.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011 stabilisce che la relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Il rinvio delle elezioni del 2020, disposto dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.L. n. 26/2020, non ha però disciplinato i termini di sottoscrizione, certificazione e pubblicazione della relazione.
La Sezione richiama l’orientamento della Sezione Autonomie n. 18/2021, che individua nella proclamazione degli eletti il termine iniziale del mandato, e la pronuncia delle Sezioni Riunite in speciale composizione n. 5/2021, secondo cui lo spostamento in avanti delle elezioni non incide sulla scadenza del mandato. Osserva tuttavia che tale criterio, applicato alla fattispecie, comporterebbe la redazione della relazione entro i sessanta giorni antecedenti al 22 settembre 2025, mentre le elezioni si terranno nella primavera 2026.
Il Collegio ritiene che i principi espressi dalla Sezione Autonomie n. 15/2023 — pur enunciati per un caso diverso, quello delle elezioni anticipate — possano trovare applicazione anche nel caso di rinvio delle elezioni. La finalità informativa dell’elettore risulterebbe frustrata se l’adempimento intervenisse un semestre prima della tornata elettorale, senza i dati di gestione relativi all’ultimo periodo di attività.
La Sezione evidenzia inoltre un possibile contrasto tra l’art. 51, comma 1, D.lgs. n. 267/2000, che fissa la durata quinquennale del mandato, e l’art. 38, comma 5, D.lgs. n. 267/2000, secondo cui i consigli durano in carica fino all’elezione dei nuovi. Ravvisati rilevanti elementi di incertezza applicativa, in considerazione dell’elevato numero di enti coinvolti e del connesso apparato sanzionatorio, la Sezione rimette gli atti al Presidente della Corte per la questione di massima di particolare rilevanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.