Parificazione del rendiconto regionale tra contraddittorio e controllo sulla gestione (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 95 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo, nell’esercizio del controllo preventivo di legittimità sul rendiconto generale della Regione, adotta il procedimento di parificazione previsto dall’art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti e dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012. L’approvazione della proposta di relazione, contenente le osservazioni sulla legittimità e sulla regolarità della gestione, le misure di correzione e gli interventi di riforma, non conclude il controllo, ma ne apre la fase contraddittoria. La deliberazione dispone la formale instaurazione del contraddittorio mediante trasmissione della relazione all’Amministrazione regionale e al Procuratore regionale, affinché siano presentate deduzioni e osservazioni da esaminare in apposita adunanza. Il controllo sull’equilibrio del bilancio e sull’efficacia e efficienza della spesa resta così subordinato alla fase partecipativa dei soggetti destinatari del referto.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato il rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio finanziario 2024, adottato con disegno di legge regionale approvato dalla Giunta e trasmesso alla Sezione il 21 maggio 2025, con successivi emendamenti trasmessi il 30 maggio e il 13 giugno 2025.
Sulla proposta di relazione predisposta dai relatori, il Collegio dei revisori non aveva fatto pervenire, alla data della decisione, un parere formalmente trasmesso, risultando acquisito solo l’allegato 1 al verbale n. 15/2025 sottoscritto il 22 giugno 2025 e protocollato il giorno successivo. La Sezione ha quindi proceduto all’esame dei capitoli del referto e all’approvazione della relazione.
La Motivazione della Corte
La decisione si fonda sulla normativa di riferimento richiamata in premessa: la legge regionale n. 7/2001 in materia di ordinamento contabile, il d.P.R. n. 1214/1934 (Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti) e il d.lgs. n. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
La Sezione ha dato atto della mancata trasmissione formale del parere del Collegio dei revisori sulla proposta di legge relativa al rendiconto, previsto dall’art. 40-quater della legge regionale n. 7/2001 e dall’art. 68, punto 1, dello Statuto della Regione Piemonte. Ha però constatato l’acquisizione dell’allegato 1 al verbale n. 15/2025, sottoscritto il 22 giugno 2025. La circostanza è stata rilevata, senza tuttavia precludere l’approvazione della relazione.
Il percorso argomentativo poggia sull’art. 41 del T.U. n. 1214/1934 e sull’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012, che attribuiscono alla Sezione il compito di formulare osservazioni sulla legittimità e sulla regolarità della gestione, nonché proposte di misure di correzione e interventi di riforma. La finalità dichiarata è assicurare l’equilibrio del bilancio e migliorare efficacia ed efficienza della spesa.
La relazione è stata elaborata approvando i diversi capitoli nelle camere di consiglio del 15 e 26 maggio 2025 e del 10, 11, 17, 18, 19, 25 e 26 giugno 2025. Con il dispositivo, la Sezione ha approvato la proposta di relazione e ha disposto, ai fini della formale instaurazione del contraddittorio, l’invio di copia della relazione all’Amministrazione regionale — nella persona del Presidente della Regione, degli Assessori competenti e del Presidente del Consiglio regionale — e al Procuratore regionale. Le deduzioni e osservazioni saranno esaminate in apposita adunanza fissata con ordinanza del Presidente.
La conseguenza processuale è dunque l’apertura della fase partecipativa: il controllo non si esaurisce nell’approvazione della relazione, ma prosegue nel confronto con i soggetti destinatari, destinato a confluire nella successiva adunanza di parificazione.
Nota della Redazione
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