Riscatto previdenziale escluso per il semplice diploma di istruzione superiore (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 47 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riscatto previdenziale, sono riscattabili soltanto i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitario e, per effetto delle pronunce additive della Corte costituzionale, dei corsi post-secondari che presuppongano il previo conseguimento di un diploma di scuola superiore. Il semplice diploma di istruzione secondaria superiore non è riscattabile in assenza di una specifica previsione legislativa. L’equipollenza tra titoli di studio disposta in via regolamentare opera sul piano professionale e formativo, ma non ha forza di estendersi all’assetto legislativo del riscatto. Non è pertanto ravvisabile alcun affidamento tutelabile nel dipendente che abbia ottenuto il riconoscimento del beneficio a seguito di un provvedimento dell’ente previdenziale poi revocato in autotutela, nel rispetto dei termini di legge.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente pubblica in servizio presso una azienda socio-sanitaria territoriale con la qualifica di tecnico di laboratorio, aveva conseguito nel 1983 il diploma di maturità professionale per tecnico di laboratorio chimico biologico, dopo un percorso quinquennale di studi. Nel luglio 2022 presentava domanda di riscatto del titolo di studio e di riconoscimento di due anni utili ai fini del trattamento previdenziale.

L’INPS accoglieva la domanda con provvedimento del 5 luglio 2023, autorizzando il versamento di un onere di riscatto che la ricorrente pagava il successivo 19 luglio. A distanza di nove mesi, con comunicazione del 27 marzo 2024, l’Istituto rigettava la domanda originaria sul rilievo che il diploma di istruzione secondaria superiore non è riscattabile ai fini previdenziali, trattenendo le somme versate. Il ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza restava senza riscontro, così la ricorrente adiva il giudice contabile chiedendo l’accertamento del diritto alla contribuzione da riscatto e la disapplicazione del provvedimento di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile muove dalla disciplina positiva. L’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997 riconosce la facoltà di riscatto per i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge n. 341/1990. Nel pubblico impiego continua a vigere l’art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973, che ammette il riscatto della durata legale degli studi universitari e dei corsi di specializzazione verso contributo commisurato allo stipendio.

Nessuna norma di legge ha previsto la riscattabilità degli anni di studio superiore. La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 52/2000, ha sì esteso il beneficio ad anni di studio non universitari, ma esclusivamente con riferimento ai corsi post-secondari che presuppongano un previo diploma, come nel caso delle Accademie di Belle Arti. Non è quindi configurabile un’estensione generalizzata a ogni titolo di scuola secondaria.

Il giudice affronta poi l’argomento dell’equipollenza. Il riconoscimento disposto con D.M. 2.4.2013 tra il diploma conseguito dalla ricorrente e il diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico opera esclusivamente sul piano dell’esercizio professionale e della formazione. Esso non ha la forza di estendersi oltre la previsione regolamentare e non può scalfire l’assetto legislativo in materia di riscatto. La non riscattabilità dei semplici diplomi è, del resto, principio stabile nella giurisprudenza contabile, richiamata con le pronunce Corte conti, Sez. Lombardia, n. 28/2022 e Sez. I App., n. 421/2018.

Quanto all’affidamento, la Corte esclude che esso possa dirsi giuridicamente rilevante. L’art. 26 della legge n. 315/1967 consente la revoca o la modifica dei provvedimenti in materia di riscatto entro novanta giorni dalla comunicazione e, in presenza di errore di fatto o di omessa valutazione di elementi documentali, entro tre anni. La revoca intervenuta nel caso di specie, adottata entro l’anno dall’accoglimento, si colloca quindi pienamente nei termini di legge.

Il ricorso è conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese del giudizio per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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