Il consegnatario per debito di vigilanza non è tenuto al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 142 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di ufficio, legato all’amministrazione da un mero debito di vigilanza, non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924 non rendono il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti dei quali debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Il debito di custodia, che solo giustifica la resa del conto, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. La qualifica di agente contabile attiene a materia riservata allo Stato e non è estendibile dall’ente locale al mero utilizzatore dei beni.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo a un esercizio finanziario di un ente locale, promosso nei confronti di una funzionaria che aveva reso il conto del consegnatario per beni mobili inventariati.
Il magistrato relatore, dopo aver ricostruito la disciplina dei consegnatari e dell’obbligo di resa del conto, aveva sollevato criticità in ordine all’ammissibilità e alla procedibilità del conto, rilevando che la gestione rendicontata non concerneva beni per i quali l’agente abbia un debito di custodia. L’agente contabile, dal canto suo, ha riconosciuto di avere un mero debito di vigilanza e di aver inviato il conto per pregressa consuetudine e per trasparenza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente il debito di custodia dal debito di vigilanza. Il primo caratterizza gestioni tipicamente di magazzino, alimentate da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative, e si traduce in un debito di materie con obbligo restitutorio. Il secondo connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio per uso immediato.
Il Collegio precisa che, ove la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto, i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; la mera elencazione degli inventari non evidenzia una gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. La stessa convenuta ha condiviso i rilievi del magistrato istruttore. Ne consegue che grava sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza, con venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è dunque dichiarato improcedibile, restando fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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