Relazione di fine mandato, termine calcolato a ritroso dalle nuove elezioni (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 93 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato. L’art. 51 del TUEL e l’art. 1 della legge n. 182/1991 tengono distinte la data delle elezioni e quella di scadenza del mandato. Lo spostamento delle elezioni disposto dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.l. n. 26/2020 ha prodotto una prorogatio delle funzioni, ma non del mandato. Prevale il ruolo sostanziale della relazione, volta a evitare la perdita di pubblicità sull’attività del Sindaco nel periodo intercorrente tra scadenza formale ed elezioni effettive.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per il Molise di chiarire l’esatta individuazione del termine per la presentazione della relazione di fine mandato, con riferimento agli enti interessati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata amministrativa del 2020. L’ente rientra tra quelli che, a seguito del rinvio delle elezioni disposto durante la fase pandemica, hanno eletto i propri organi in un periodo diverso rispetto al momento elettorale ordinario. La questione nasce dalla divergenza giurisprudenziale insorta nella magistratura contabile sull’anchor temporale del termine sessantennale.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità soggettiva della richiesta. Il Consiglio delle Autonomie Locali, pur istituito dallo Statuto regionale, non è operativo per mancata adozione della normativa di dettaglio; tale circostanza non preclude la richiesta sottoscritta dal Sindaco, titolare della rappresentanza legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 del TUEL. L’ammissibilità oggettiva è confermata dalla materia, attinente alla gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente e alla competenza di controllo della Corte, con quesito di carattere generale.
Nel merito, la Sezione ricostruisce la sequenza procedimentale dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011: la relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato; segue la certificazione dell’organo di revisione e la trasmissione alla Sezione regionale. Poiché il quesito riguarda la “presentazione”, adempimento successivo alla sottoscrizione, l’interprete deve avere riguardo alla data di scadenza del mandato.
La Sezione richiama la sentenza delle SS.RR. n. 5/2021/EL, che ha distinto la data delle elezioni dalla data di scadenza del mandato e ha qualificato lo spostamento elettorale come prorogatio delle funzioni, non del mandato. Da qui il principio, ribadito da SRCUMB/69/2021/VSG e SRCCAL/48/2025/PRSP, del calcolo a ritroso dalla scadenza originaria.
Il Collegio dà però atto dell’orientamento opposto, espresso da SRCCAM/180/2023/VSG, che àncora il termine alla data delle elezioni per esigenze di certezza dei rapporti giuridici. La SRC Piemonte, con SRCPIE/94/2025/QMIG, ha rimesso la questione di massima. L’esito è la deliberazione della Sezione delle Autonomie di data odierna, n. 17/SEZAUT/2025/QMIG, che ha affermato il principio del calcolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni.
La Sezione aderisce a tale approdo e ne valorizza la ratio: la relazione di fine mandato evita la perdita di pubblicità su una parte dell’attività svolta dal Sindaco nel periodo, potenzialmente non breve, intercorrente tra la scadenza formale del mandato e le elezioni effettive. Il parere è reso nei termini esposti, in coerenza con il pronunciamento della Sezione delle Autonomie.
Nota della Redazione
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