Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: l’amministrazione deve provare l’esecuzione (TAR Lazio n. 7378 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, rese in funzione di giudice del lavoro, ha carattere meramente esecutivo e non consente integrazioni o accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. La cognizione del giudice amministrativo è limitata all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. Grava sull’amministrazione, quale debitore, l’onere di fornire la prova della corretta esecuzione del titolo esecutivo; in mancanza, la pretesa del ricorrente deve essere accolta, con condanna a provvedere e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora, che possono essere richieste solo in caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per il riconoscimento di diritti retributivi, ottenendo una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo esecutivo, passato in giudicato, rimaneva ineseguito. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione delle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente inquadrato il perimetro dell’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 112, comma 2, c.p.a., che la ammette per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha quindi precisato che, nel caso di pronunce del giudice civile, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva, essendo preclusi accertamenti che replichino la cognizione di merito.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che, a fronte delle allegazioni della ricorrente sull’inadempimento, l’amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. In applicazione dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, la mancata prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione ha determinato l’accoglimento della domanda.

Il Collegio ha conseguentemente condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin da ora il commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inadempimento, con facoltà di delega e senza compenso.

Quanto alle penalità di mora, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza dei presupposti, rimettendone l’eventuale richiesta alla parte ricorrente in caso di ulteriore inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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